Pensione di reversibilità e indebito da mancato invio del modello RED (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 135 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di pensione di reversibilità è gravato dall’obbligo rigoroso e tassativo di comunicare tempestivamente all’INPS le variazioni reddituali rilevanti ai fini del cumulo, mediante il modello RED. L’adempimento trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 86, comma 4, e 208 del d.P.R. n. 1092/1973 ed è prodromico alla verifica reddituale annuale dell’Istituto. L’omissione non è assorbita né sostituita dalla presentazione della dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria e configura piena responsabilità del pensionato, senza che assuma rilievo l’elemento soggettivo. Ne deriva l’irripetibilità dell’indebito solo ove la legge la preveda espressamente; il fluire del tempo e la buona fede non consolidano alcun affidamento tutelabile, sicché l’indebito maturato per superamento dei limiti di cumulo è soggetto a totale recupero.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite, percepisce una pensione di reversibilità dal 2008 ed è altresì titolare di una pensione diretta di insegnante e di altri redditi regolarmente dichiarati al fisco. L’INPS, applicando i limiti di cumulabilità della tabella F allegata alla legge n. 335/1995, ha adottato negli anni 2017-2019 cinque determinazioni di recupero per indebiti complessivi pari a euro 88.077,85, disponendo ritenute cautelative mensili di euro 4.091,26.

Il ricorso amministrativo è rimasto senza riscontro. La pensionata ha quindi agito dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che con sentenza ha declinato la giurisdizione; la controversia è così riassunta davanti alla Corte dei Conti. La ricorrente ha invocato l’irripetibilità integrale delle somme per il lungo tempo trascorso e la buona fede, ai sensi dell’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989, la decadenza dell’Istituto, l’illegittimità di un’ultima trattenuta di euro 808,01 priva di preventiva determinazione e l’eccessività delle ritenute rispetto al limite del quinto. L’INPS ha resistito sostenendo la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, che disciplina i limiti alla cumulabilità del trattamento di reversibilità con altri redditi. Nel caso concreto il superamento dei limiti è oggettivo e non contestato, il che colloca la vicenda in una situazione di assoluta non spettanza delle somme percepite, senza margini di incertezza sulla debenza.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile ormai maggioritaria, a partire dalle Sezioni Riunite n. 4/QM/2008, per affermare che gli artt. 86, comma 4, e 208 del d.P.R. n. 1092/1973 impongono al pensionato di comunicare tempestivamente le variazioni reddituali. Tale obbligo è ineludibile perché consente la sollecita verifica annuale dell’INPS, che opera su platee vastissime attraverso controlli automatizzati basati sui dati del modello RED. L’adempimento non è sostituito dalla dichiarazione fiscale, mirando a una finalità specifica e distinta.

Ne consegue che il mancato rispetto dell’obbligo non crea alcun affidamento giuridicamente tutelabile, nemmeno in assenza di dolo, né consolida l’irripetibilità per il trascorrere del tempo. Le Sezioni Riunite hanno escluso l’applicabilità dei canoni della sentenza n. 7/QM/2007, relativi al diverso indebito da conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva. Nel divieto di cumulo, infatti, il beneficiario concorre personalmente alla corretta applicazione della norma proprio con l’invio annuale del modello. L’elemento soggettivo resta irrilevante: conta solo l’elemento oggettivo della trasmissione annuale, mai avvenuta.

Poiché non risulta l’invio dei modelli RED per gli anni oggetto di recupero, le determinazioni dell’Istituto sono immuni da censure. La decadenza è esclusa: il termine annuale presuppone il rispetto dell’adempimento, integralmente disatteso. L’invio della sola dichiarazione fiscale non fa decorrere alcun termine, dovendo l’INPS acquisire autonomamente i modelli dall’Agenzia delle Entrate con tempi più lunghi. La Corte osserva inoltre che, dalla prima comunicazione di recupero del 2017, la pensionata aveva piena cognizione dell’indebita percezione e sarebbe potuta intervenire, restando invece inerte.

Quanto alla trattenuta di euro 808,01, la sua legittimità discende dal superamento dei limiti reddituali: il giudizio riguarda il rapporto pensionistico nella sua interezza e non il singolo atto, né è richiesto uno specifico provvedimento formale, comportando l’accertamento solo l’adeguamento dell’assegno al valore percentuale imposto dalla legge. L’eccezione sugli errori di calcolo è infondata per difetto di riscontro probatorio. Il limite del quinto non va applicato in modo astratto, ma computato sugli elementi concreti: i redditi ulteriori della ricorrente sono sufficienti a compensare le riduzioni e gli importi residui superano il minimo vitale ex art. 545 cod. proc. civ.. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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