Interessi e rivalutazione sugli arretrati di pensione indiretta all’orfano inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 14 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sugli arretrati di pensione indiretta riconosciuti e corrisposti in corso di causa spetta l’importo più favorevole tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria determinata con gli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ., con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo. La trattenuta operata dall’INPS sugli arretrati non costituisce imposta, ma ritenuta d’acconto che l’Istituto, quale sostituto d’imposta, è obbligato ex lege ad applicare. Gli arretrati di pensione sono soggetti a tassazione separata secondo il principio di cassa, restando irrilevante che, se corrisposti per competenza, sarebbero ricaduti nella c.d. no tax area. Il difetto di prova della perequazione e della quantificazione prospettata dal ricorrente non consente di superare gli esiti del calcolo esposto dall’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne del dante causa, dipendente pubblico deceduto in costanza di rapporto di lavoro, ha agito per l’accertamento del diritto alla quota di contitolarità della pensione indiretta ordinaria nella misura del 20%, in qualità di orfano inabile e a carico del genitore alla data del decesso, con condanna generica dell’INPS al pagamento dei ratei.
L’Istituto aveva liquidato alla madre la pensione indiretta nella quota del 60%, negando al figlio il requisito sanitario, non essendo intervenuta la prescritta visita della Commissione medica. Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto il diritto e corrisposto gli arretrati; il ricorrente ha però contestato la quantificazione, la mancata perequazione, l’omesso pagamento di interessi e rivalutazione e le ritenute IRPEF operate sugli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il giudice qualifica la controversia come giudizio sul rapporto pensionistico: le contestazioni sulla quantificazione dell’importo costituiscono accertamento ricompreso, per continenza, nel petitum originario. Su questa base esamina le singole doglianze, nonostante il riconoscimento del diritto in corso di causa.
Quanto alla sorte capitale, il ricorrente assumeva un importo di euro 50.385,42, ottenuto moltiplicando l’importo lordo annuo per nove annualità. La Corte ritiene il calcolo non corretto: gli arretrati sono stati quantificati in euro 47.730,32 con decorrenza dal 1.10.2015, in applicazione della prescrizione quinquennale dalla domanda amministrativa del 30.9.2020. Il ricorrente, non comparso all’udienza, non ha contestato i chiarimenti dell’Istituto. La perequazione automatica risulta applicata dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo al decesso, come da prospetto non contestato nel dettaglio. Da qui la declaratoria di cessata materia del contendere sul capitale.
Diverso l’esito sul punto degli accessori. L’INPS ha confermato di non avere corrisposto gli interessi legali. La Corte accoglie allora la domanda e riconosce, sugli arretrati già versati, l’importo più favorevole tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria con indici ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ., richiamando i principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM del 18.10.2002, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo, oltre agli ulteriori interessi legali.
Rigettata invece la doglianza sulle ritenute. La trattenuta non è imposta ma acconto che l’INPS applica quale sostituto d’imposta per obbligo di legge; il conguaglio spetta all’Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione. Gli arretrati sono tassati secondo il principio di cassa, con la conseguenza che l’erogazione tardiva impedisce di invocare il regime di esenzione della no tax area applicabile alle somme corrisposte per competenza. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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