Rito abbreviato contabile e definizione alternativa con pagamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., il collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma determinata con decreto in camera di consiglio, dichiara con sentenza l’intervenuta definizione alternativa del giudizio. La pronuncia presuppone la congruità della somma deliberata in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, nonché il pagamento in unica soluzione entro il termine perentorio fissato. Sulle spese di giustizia il collegio provvede con la stessa sentenza, secondo il regime dell’art. 31, comma 3 c.g.c., e la compensazione, anche parziale, non trova titolo nella condotta resipiscente del convenuto né nel tempo trascorso dai fatti. La definizione alternativa è quindi subordinata a un duplice presupposto: l’accordo del pubblico ministero e l’integrale esecuzione del decreto.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ha citato una docente, all’epoca dei fatti in servizio presso un istituto comprensivo, chiedendone la condanna al pagamento di una somma per il danno arrecato all’immagine della pubblica amministrazione di appartenenza. La contestazione muove da una pluralità di episodi di abuso della posizione di docente nei confronti di alunni minorenni, oggetto anche di un procedimento penale definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, con sospensione condizionale, e di un separato procedimento disciplinare conclusosi con sospensione dall’insegnamento.

Dopo l’invito a dedurre rimasto senza riscontro, la Procura ha depositato l’atto di citazione. La convenuta, costituendosi, ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato e la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria, con il parere favorevole del pubblico ministero. La Sezione ha quindi adottato il decreto con cui ha determinato la somma dovuta, fissato il termine perentorio per il versamento e stabilito l’udienza in camera di consiglio per l’accertamento del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama integralmente la disciplina dell’art. 130 c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero, per il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa azionata in citazione.

Il comma 6 dello stesso articolo attribuisce al collegio il potere di deliberare sulla richiesta con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno. Il comma 7 stabilisce che, in caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, nonché l’udienza in camera di consiglio nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento, in unica soluzione.

Nel caso concreto, il collegio rileva che la convenuta ha dato esecuzione al decreto: sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione creditrice, il bonifico è stato ordinato e la somma è stata acquisita dalla tesoreria statale. Il pagamento risulta quindi tempestivo e conforme al decreto adottato ai sensi dei commi 6 e 7. Ne consegue la dichiarazione dell’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento dell’importo determinato.

Sul regolamento delle spese, previsto dal comma 8 dell’art. 130 c.g.c., il collegio esclude che ricorrano le condizioni per la compensazione, anche solo parziale, alla luce dell’art. 31, comma 3 c.g.c.. La circostanza valorizzata dalla difesa — la resipiscenza della convenuta e il tempo trascorso dai fatti, con ininterrotto servizio senza criticità — non integra pertanto un titolo per porre le spese a carico dell’amministrazione o per ripartirle. Le spese di giustizia, liquidate a favore dello Stato, sono poste a carico della convenuta.

La decisione conferma dunque che la definizione alternativa si perfeziona con il versamento e che la sentenza che la dichiara esaurisce il giudizio, provvedendo contestualmente sulle spese senza margini di compensazione fondati su valutazioni equitative legate alla condotta processuale o personale del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *