Recupero indebito pensionistico tardivo oltre l’anno da conoscibilità dei redditi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 176 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 per il recupero dell’indebito pensionistico da cumulo di redditi ha natura decadenziale. L’INPS deve procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali e, entro l’anno civile successivo, avviare il recupero di quanto pagato in eccedenza. Il dies a quo coincide con l’anno civile di conoscibilità dei redditi, che per i trattamenti pensionistici gestiti direttamente dall’Istituto si radica al momento della loro liquidazione. Il superamento di tale limite estingue il diritto alla ripetizione, indipendentemente dallo stato di buona o mala fede del percipiente.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia e di pensione ai superstiti, riceveva dall’INPS una comunicazione con cui si contestava un indebito pensionistico di euro 3.690,18, per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi relativi al periodo 2018. L’Istituto prospettava il recupero mediante dieci rate mensili.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto dell’interessata all’irripetibilità della somma. L’INPS proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 e degli artt. 86, comma 4, e 197, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la tempestività del recupero e l’inapplicabilità del termine annuale in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 richiamando la giurisprudenza di legittimità. La norma non riguarda il solo momento della conoscibilità dei redditi, ma un’attività di verifica organizzata sul rapporto tra prestazioni ed entrate, da effettuarsi annualmente, cioè per ciascun anno civile. Il recupero deve seguire entro l’anno successivo a pena di decadenza.

La Corte valorizza la distinzione tra redditi conosciuti direttamente dall’Istituto e redditi dichiarati dal pensionato. Per i trattamenti pensionistici erogati dalla stessa gestione, la conoscibilità coincide con la data del provvedimento di liquidazione: nel caso di specie i redditi da pensione del 2018 erano noti sin dal momento della liquidazione, sicché il recupero avrebbe dovuto avvenire entro la fine del 2019.

Quanto ai redditi diversi da quelli pensionistici, l’art. 13, comma 6, lett. c), d.l. n. 78/2010 pone a carico del titolare un onere dichiarativo residuale, attivato solo quando i redditi da cumulare non siano dichiarati. Poiché la pensionata aveva trasmesso la dichiarazione relativa ai redditi 2017 all’Amministrazione finanziaria nell’ottobre 2018, l’Istituto ne aveva piena conoscibilità già da tale data. La procedura di recupero, avviata con la spedizione del 4 gennaio 2021 e perfezionata il 7 successivo, risulta pertanto tardiva.

La Corte respinge l’argomento fondato sulla presunta mala fede della percipiente, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui lo stato soggettivo è irrilevante ai fini della decadenza. Conferma quindi il rigetto integrale dell’appello e condanna l’INPS alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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