Giudizio di conto ammissibile sul consegnatario di azioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 85 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti è ammissibile nei confronti del rettore di un’università che, nominato agente contabile consegnatario di azioni e partecipazioni di società partecipate, abbia reso il conto giudiziale. L’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 non restringe la giurisdizione contabile alla sola responsabilità erariale degli amministratori e dipendenti delle società in house, ma disciplina un distinto profilo. Il consegnatario di azioni risponde delle sole operazioni esecutivo-custodiali o poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, demandati al giudizio di responsabilità.

Il Fatto

Con la relazione n. 211 del 30.06.2023 il magistrato istruttore rimette al Collegio il conto giudiziale reso dal rettore di un ateneo calabrese, nominato agente contabile consegnatario delle azioni e partecipazioni detenute dall’università. Oggetto del conto è la partecipazione in una società consortile, per la quale all’inizio e al 31.12.2021 l’ateneo deteneva una azione del valore di euro 200,00.

L’istruttore rileva che la società presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e un fatturato medio triennale non superiore a un milione di euro, così da prospettarne la dismissione nel piano di riassetto. Nel febbraio 2022 l’assemblea avvia l’uscita dell’ateneo dalla compagine sociale. L’istruttore conclude per l’inammissibilità del conto, ritenendo che le quote di partecipazione in società con struttura privatistica non rientrino tra i beni in custodia soggetti a conto giudiziale, e chiede la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ricostruisce la giurisdizione contabile. I titoli azionari e partecipativi sono annoverati tra i beni mobili dello Stato dagli artt. 20, lett. c, 29 e 32 del R.D. n. 827/1924. Per gli enti locali il d.P.R. n. 194/1996 approva il mod. 22 relativo al conto del consegnatario di azioni. La Cass., Sez. Un., ord. n. 7390 del 6.2.2007 ha affermato che la funzione di garanzia della regolare gestione patrimoniale impone la giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie, e che il sindacato non può limitarsi al titolo originario, ma deve riguardare anche le variazioni di valore e gli utili o dividendi distribuiti.

Il giudizio di conto è oggettivo e necessario, come chiarito dalla Corte cost. sent. n. 114/1975: la garanzia costituzionale della correttezza della gestione del pubblico denaro si attua con il rendiconto giudiziale. Nella materia dei conti, diversamente dalla responsabilità amministrativa che richiede una interpositio legislatoris, l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta in modo generalizzato e immediato tutti gli agenti contabili alla giurisdizione contabile, salvo settori particolari.

Su questa base il Collegio interpreta l’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016. La norma, riferita agli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate, distingue le azioni civili di responsabilità da quella di responsabilità amministrativa per il danno erariale degli amministratori e dipendenti delle società in house. Essa non incide, come prospettato dall’istruttore, sull’ambito del giudizio di conto, che ha applicazione tendenzialmente generale e oggetto la gestione delle azioni e partecipazioni da parte del consegnatario.

Quanto alla qualifica soggettiva, per gli enti pubblici diversi da Stato, Regioni ed enti locali l’art. 9, comma 4, del TUSP attribuisce all’organo amministrativo dell’ente l’esercizio dei diritti del socio. Il Rettore è organo necessario degli atenei ex art. 2 della legge n. 240/2010 e lo statuto di ateneo gli demanda ogni funzione non attribuita ad altri organi. Un decreto direttoriale lo ha nominato agente contabile consegnatario con debito di custodia di azioni e partecipazioni per gli anni 2019 e seguenti.

Nel merito il Collegio ribadisce che il consegnatario risponde delle sole operazioni di natura esecutivo-custodiale o compiute su direttive dell’amministrazione-socio, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione, demandati al giudizio di responsabilità. Il giudizio è pertanto dichiarato ammissibile, anche perché le partecipazioni risultano invariate in quantità e valore nell’esercizio. La Corte dispone la restituzione degli atti al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149 cod. giust. cont. e fissa l’udienza del 13.11.2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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