Interpretazione del titolo esecutivo contabile e errore materiale sulle spese (Corte dei Conti Sez. II App. n. 258 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale contabile, disciplinato dall’art. 211 c.g.c., è azionabile anche dall’amministrazione danneggiata rimasta estranea al processo di responsabilità, tutte le volte in cui la sentenza abbia posto a suo carico le spese di lite in luogo dell’amministrazione di appartenenza del convenuto prosciolto, così violando l’art. 31, comma 2, c.g.c.. In tale evenienza il rimedio interpretativo opera come norma di chiusura del sistema, giacché all’amministrazione ingiustamente condannata sono preclusi l’appello, l’opposizione di terzo e la correzione dell’errore materiale. La pendenza di un processo esecutivo innanzi al giudice ordinario non sottrae la questione alla giurisdizione contabile, poiché l’errore non si annida nella fase esecutiva, ma nella sentenza che ha individuato il debitore. Il giudizio ex art. 211 c.g.c. non può tuttavia integrare o modificare le statuizioni, ma solo chiarirne la portata precettiva alla luce del complesso motivazione-dispositivo.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania che, definendo un giudizio di responsabilità per danno erariale da mancato adeguamento degli organici sanitari, aveva prosciolto nel merito i convenuti e liquidato le spese di lite a carico di nove aziende sanitarie, indicate quali amministrazioni danneggiate. Uno dei prosciolti cedeva il proprio credito; il cessionario, e poi la sua cessionaria, avviavano procedure esecutive chiedendo a ciascuna azienda l’intero importo liquidato.

L’azienda sanitaria intimata, ritenendo il capo spese di dubbia interpretazione, proponeva dinanzi alla Sezione campana il giudizio di interpretazione ex art. 211 c.g.c. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, affermando che le spese vanno poste a carico della sola amministrazione di appartenenza di ciascun prosciolto. I cessionari impugnavano la pronuncia, deducendo eccesso di potere giurisdizionale, difetto di giurisdizione, violazione del giudicato e falsa applicazione degli artt. 31 e 211 c.g.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello rigetta integralmente il gravame. Preliminarmente, qualifica le conclusioni della Procura generale, che aveva chiesto l’accoglimento del secondo motivo, come semplice orientamento rimesso al prudente apprezzamento del collegio, privo di efficacia preclusiva in assenza delle modalità tipiche della rinuncia ex art. 110 c.g.c.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto dell’interpretazione, già presente nell’ordinamento previgente e ora disciplinato dall’art. 211 c.g.c., quale strumento complementare e strumentale all’esecuzione. La locuzione “ai fini della relativa esecuzione” ne segna la propedeuticità rispetto all’azione esecutiva: il giudizio chiarisce i contenuti precettivi della decisione, senza integrarli o modificarli.

Quanto alla giurisdizione contabile, la pendenza del processo esecutivo non la esclude. Le aziende sanitarie indicate nel dispositivo erano amministrazioni danneggiate, estranee al giudizio e legittimate al più all’intervento adesivo dipendente. A esse risultano preclusi l’appello, l’opposizione di terzo e, secondo la Corte, persino la correzione dell’errore materiale, riservata alla “parte”. L’azione ex art. 211 c.g.c. si configura così come norma di chiusura del sistema, attivabile dall’ente “interessato” a rimuovere il pregiudizio.

Nel caso concreto, il capo spese della sentenza originaria contiene un evidente errore materiale: dopo aver richiamato testualmente l’art. 31, comma 2, c.g.c., indica quali destinatarie dell’onere le amministrazioni danneggiate anziché quelle di appartenenza. La statuizione, priva di supporto motivazionale, è spiegabile solo come lapsus calami. Il primo giudice si è limitato a interpretare la reale volontà dell’organo giudicante secondo un criterio logico-sistematico, senza alcuna rinnovata attività decisoria.

È infine infondata l’eccezione di giudicato esterno: solo le sentenze della Cassazione a Sezioni unite hanno efficacia panprocessuale sulla giurisdizione, mentre le pronunce di merito spiegano efficacia solo endoprocessuale. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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