Oneri istruttori ambientali e vincoli contabili sul trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 110 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, è ammissibile solo se il quesito proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente e attiene alla materia della contabilità pubblica con carattere generale ed astratto. Le entrate derivanti da oneri istruttori costituiscono risorse vincolate per legge: il relativo impiego va verificato nei soli aspetti contabili, restando estranea alla Corte ogni valutazione sulle clausole della contrattazione collettiva, demandata all’ARAN e all’accordo di interpretazione autentica. La destinazione di tali proventi al costo del personale incontra il limite dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, che fissa l’ammontare massimo del trattamento accessorio all’importo del 2016. È oggettivamente inammissibile il quesito che chieda alla Sezione di collaborare alla redazione di un regolamento interno dell’ente.
Il Fatto
Il Presidente di una Provincia ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo per la Puglia in ordine all’utilizzo degli oneri istruttori percepiti nell’esercizio delle funzioni di valutazione e autorizzazione ambientale. L’ente ha rappresentato che la legge regionale destina espressamente quei proventi, tra l’altro, al costo del personale per l’esercizio della funzione, con conseguente incremento dei carichi di lavoro del settore competente. Ha inoltre riferito di aver inutilmente sollecitato un interpello alla Regione, senza ottenere riscontro.
Il quesito è duplice. Da un lato si domanda se le entrate da oneri istruttori possano finanziare il costo del personale addetto, nel rispetto della normativa contabile e contrattuale. Dall’altro si chiede se l’ente possa adottare un regolamento interno per ripartire una quota di quegli oneri tra il personale coinvolto, anche a titolo di incentivazione economica, e con quali vincoli rispetto al fondo delle risorse decentrate. La questione giunge alla Corte in via preventiva, prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, richiamando l’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 e i criteri elaborati dall’atto di indirizzo della Sezione delle autonomie del 2004, nonché dalle deliberazioni n. 5/2006, n. 54/2010, n. 3/2014 e n. 11/2020. Il quesito deve provenire dall’organo di vertice, riguardare la contabilità pubblica, avere carattere generale ed astratto, non interferire con altre funzioni della Corte e collocarsi in fase preventiva.
Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, provenendo dall’organo politico e rappresentante legale dell’ente. La mancata trasmissione per il tramite del Consiglio delle autonomie locali non inficia l’ammissibilità, poiché la norma non preclude un rapporto diretto e, nella Regione, tale organo non risulta concretamente operante.
Sul piano oggettivo la Sezione distingue i due quesiti. Il primo è ammissibile nei limiti dell’interpretazione degli aspetti contabili, poiché la funzione consultiva sarebbe incompleta se non potesse svolgersi sui quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Per le clausole della contrattazione collettiva il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2019: l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2011 assegna all’ARAN l’assistenza per l’uniforme applicazione dei contratti, mentre l’art. 49 riserva all’accordo di interpretazione autentica la definizione delle clausole controverse.
Il secondo quesito è invece ictu oculi inammissibile. Esso presuppone la predisposizione di un provvedimento dell’ente che si vorrebbe formare sulle indicazioni della Sezione: si richiede non l’interpretazione di una norma contabile incerta, ma una collaborazione a un’attività di drafting amministrativo, non consentita. La funzione consultiva non può risolversi in co-amministrazione o cogestione.
Sul merito, la Sezione ricorda che le risorse per incentivi al personale richiedono sempre il preventivo intervento della contrattazione integrativa, secondo gli artt. 2, comma 3 e 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. La disposizione regionale configura un’entrata vincolata, utilizzabile per le cinque finalità elencate. L’eventuale impiego per spese diverse richiede il rispetto dell’art. 195 T.U.E.L. e della giurisprudenza contabile, con obbligo di ricostituire la cassa vincolata. Infine, l’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 impone che il trattamento accessorio non superi l’importo del 2016, limite di stretta interpretazione che ricomprende tutte le risorse destinate a tale finalità, qualunque sia la loro origine.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.