Maggiorazioni contributive utili solo per il diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 61 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema contributivo le maggiorazioni di servizio previste dall’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997 e dall’art. 17 legge n. 187/1976 rilevano ai soli fini del diritto a pensione e non incidono sulla misura del trattamento. Il riscatto dei periodi di servizio di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 non è beneficio automatico, ma presuppone una domanda dell’interessato ed è oneroso, perfezionandosi con il pagamento degli oneri nei termini. La CTU non è mezzo di prova e non può supplire all’onere probatorio della parte che contesti il computo del servizio utile. In mancanza di prova della domanda di riscatto, nulla spetta a tale titolo.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio quale militare dal 13.11.1996 al 31.1.2013, transitando poi, per motivi di salute, nel ruolo civile fino al 17.1.2019, data di cessazione definitiva per inidoneità permanente assoluta. L’INPS gli ha liquidato la pensione diretta di inabilità con sistema contributivo, con decorrenza dal 17.01.2019.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo un errato conteggio del servizio utile: a suo avviso il Centro Unico Stipendiale Esercito aveva computato tutti i servizi resi per un totale di anni 31, mesi 7 e giorni 17, mentre l’INPS aveva erogato la pensione su un periodo di anni 19 e mesi 10, omettendo il riscatto e le maggiorazioni di cui al d.lgs. n. 165/1997 e all’art. 17 legge n. 187/1976. Dopo il rigetto in primo grado, l’improcedibilità dell’appello, l’accoglimento della revocazione e la remissione degli atti ai sensi dell’art. 170, comma 4, CGC, il ricorrente ha riassunto il giudizio chiedendo la rideterminazione del trattamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’istanza di CTU diretta a stabilire l’effettiva durata del servizio utile. La consulenza non è mezzo di prova e non può supplire all’onere probatorio che incombe sulla parte; spetta al ricorrente che contesti il computo provare l’entità del servizio.
Sono poi respinte le eccezioni di nullità del ricorso sollevate dall’Istituto per genericità dei motivi, non tale da impedire la comprensione della domanda.
Nel merito, il giudice si sofferma sulla disciplina delle maggiorazioni. Per chi è pensionato con il sistema contributivo esse sono utili solo per il diritto a pensione e non per la misura della stessa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/1997. Quanto al riscatto dei periodi di servizio, l’art. 5, comma 3 del medesimo decreto ne ammette il riconoscimento con onere parziale a carico dell’interessato e fino a un massimo di cinque anni. Non risulta però alcuna prova della relativa domanda: non si tratta di beneficio automatico, ma a istanza della parte e a titolo oneroso, con perfezionamento al pagamento degli oneri nei termini.
Quanto all’indennità di impiego operativo per missioni all’estero, che comporta una maggiorazione di un quinto per ogni anno di servizio nel limite di cinque anni, l’INPS ha ricostruito i dati trasmessi dal Ministero della Difesa tramite l’applicativo informatico di calcolo: il servizio di leva, il successivo servizio militare e civile e le maggiorazioni riconosciute conducono a un totale, ai fini del diritto, di anni 22, mesi 1 e giorni 29.
Anche considerando tali maggiorazioni non si raggiunge il periodo di anni 31, mesi 7 e giorni 17 invocato dal ricorrente, che non ha precisato come poterlo ottenere se non recependo acriticamente la nota del Centro Unico Stipendiale Esercito, ritenuta non attendibile e difforme dai dati ministeriali. Il ricorso è quindi respinto, con spese liquidate a favore dell’INPS per il grado e per la fase di revocazione e appello.
Nota della Redazione
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