Partecipazioni indirette e vincoli TUSP: parere negativo sulla costituzione della NewCo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 31 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione, o di acquisto di partecipazioni anche indirette, è assoggettato al parere di conformità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che deve verificarne la necessità e la sostenibilità rispetto ai parametri degli artt. 4, 7 e 8 TUSP. La motivazione analitica richiesta all’ente deve confrontare la scelta societaria con l’alternativa della gestione diretta o di altra forma esternalizzata, non potendosi limitare agli interessi del gestore unico. Il giudizio è negativo quando l’operazione perpetua la duplicazione di partecipazioni nel medesimo servizio, non dimostra la sostenibilità finanziaria e non valuta la posizione del socio minoritario privato rispetto alla disciplina degli aiuti di Stato.
Il Fatto
Un Comune del Pinerolese ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una multi-utility locale a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni. La NewCo sarebbe stata partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dalla medesima multi-utility, che le avrebbe conferito il ramo d’azienda relativo alla gestione operativa.
L’operazione avrebbe consentito al Comune di mantenere una partecipazione indiretta in un soggetto imprenditoriale operante nel servizio idrico, dopo la cessazione, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di cui era titolare la società conferente. Insieme al Comune istante, altri enti avevano trasmesso deliberazioni analoghe alla Sezione. Il Comune ha autorizzato anche la stipulazione del contratto di trasferimento delle reti e degli impianti dal gestore uscente al gestore unico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando le Sezioni Riunite in sede di controllo, si ribadisce che, pur denominato parere, il pronunciamento ex art. 5, comma 4, TUSP integra un’attività di controllo, con termini e parametri tipizzati. Lo scrutinio si articola sulla necessità dello strumento societario, sulla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e sull’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Nel caso concreto, la Corte rileva che l’operazione ricade nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di acquisto di partecipazione indiretta. L’ente ha addotto a sostegno della scelta la necessità di preservare le professionalità del ramo idrico uscente, evitare disorganizzazioni occupazionali e tutelare la tradizione territoriale. La Sezione osserva che il richiamo alla decisione già assunta dal gestore unico è inconferente, poiché la costituzione della NewCo richiede comunque il consenso di entrambe le società e l’autorizzazione dei comuni soci della conferente.
Sul piano del rispetto dei limiti tipologici e finalistici, la forma di società per azioni è consentita dall’art. 3 TUSP, ma la motivazione non dimostra la necessità della società ex art. 4 TUSP. La presenza di un ulteriore gestore operativo, dopo la cessazione della gestione salvaguardata, non troverebbe copertura normativa e perpetuerebbe la partecipazione a due soggetti per un unico servizio, in tensione con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e con il principio di gestione unica per ambiti territoriali ottimali.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Sezione evidenzia che il valore del ramo d’azienda conferito risulta negativo, che la costituzione comporta un esborso di liquidità tramite la socia fondatrice e che i margini operativi previsti dal piano industriale appaiono molto contenuti rispetto al fatturato. La motivazione non confronta in termini di efficienza, efficacia ed economicità la scelta societaria con l’alternativa della gestione operativa diretta da parte del gestore unico.
Da ultimo, sotto il profilo degli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, la Corte rileva che i corrispettivi del contratto di servizio, coperti dalla tariffa idrica, sarebbero trasferiti dal gestore unico alla NewCo, della quale la multi-utility detiene il 49%. Poiché quest’ultima opera in concorrenza in altri settori, la motivazione avrebbe dovuto valutare la sua peculiare posizione. L’atto risulta pertanto carente e la Sezione delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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