Rendiconti comunali chiusi senza criticità per gli equilibri di bilancio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 477 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis Tuel, la Sezione regionale di controllo chiude l’esame senza pronuncia di accertamento quando dall’istruttoria non emergono profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio. La valutazione si fonda sui rendiconti, sulle relazioni dell’Organo di revisione e sugli ulteriori elementi informativi acquisiti. La chiusura dell’esame non preclude ulteriori considerazioni in sede di successivi controlli. Restano possibili raccomandazioni di attenzione e monitoraggio su specifiche poste, che non integrano accertamento di irregolarità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari dal 2021 al 2024 di un comune di piccole dimensioni, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria. L’istruttoria ha riguardato, in particolare, i rapporti con l’Unione dei comuni, la gestione dei residui, la posizione di un consorzio in liquidazione, il saldo della gestione di competenza e gli equilibri, nonché i profili PNRR.
La questione è stata deferita all’adunanza in camera di consiglio con ordinanza del Presidente della Sezione, su richiesta del magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito i risultati di amministrazione conseguiti negli esercizi esaminati, ponendo a confronto fondo di cassa iniziale e finale, riscossioni, pagamenti, residui attivi e passivi, fondi pluriennali vincolati e composizione del risultato di amministrazione. Particolare rilievo assume la sua articolazione tra parte accantonata, parte vincolata, parte destinata agli investimenti e parte disponibile.
Dall’analisi complessiva, condotta sulla base dei rendiconti, delle relazioni e questionari dell’Organo di revisione e degli ulteriori elementi acquisiti, non sono emersi profili di criticità o irregolarità suscettibili di inficiare gli equilibri di bilancio e di richiedere una specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge.
La Corte ha tuttavia ritenuto di rivolgere all’Ente e all’Organo di revisione una raccomandazione di attenzione e monitoraggio sul procedimento di liquidazione dell’Unione dei comuni e del consorzio in liquidazione, per i quali nel 2024 erano stati effettuati accantonamenti. Sul punto la Sezione richiama la propria precedente deliberazione n. 111/2023/PRSP.
Ulteriore raccomandazione riguarda il saldo della gestione di competenza, negativo nel 2024, da valutare tenendo conto dell’incidenza dell’avanzo e del fondo pluriennale vincolato.
La Sezione ha quindi disposto la chiusura dell’esame dei rendiconti nei limiti e termini indicati in parte motiva, con espressa riserva di ulteriori considerazioni in sede di successivi controlli, e la trasmissione della pronuncia all’Organo di revisione e al Sindaco, cui è imposto di comunicarne i contenuti all’Organo consiliare.
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Nota della Redazione
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