Illegittima la legge regionale che qualifica i sindaci agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 129 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale che attribuisce autonomamente la qualifica di agente contabile ai componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società partecipate comporta il difetto di legittimazione passiva dei convenuti nel giudizio di conto e la improcedibilità dei relativi giudizi. La giurisdizione contabile ha carattere necessario ex art. 103 Cost. e l’obbligo di resa del conto grava su chi ha il maneggio del bene pubblico, individuato dalla legge statale nel soggetto appartenente all’ente proprietario titolare dei diritti di socio. La competenza a designare l’agente contabile spetta allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., restando precluso al legislatore regionale invadere la materia della giurisdizione e delle norme processuali.

Il Fatto

Quattro giudizi di conto, riuniti, riguardavano la gestione 2015 delle partecipazioni della Regione Calabria in due società. I conti erano stati resi, per un primo conto, da un componente del collegio sindacale consegnatario delle quote di una società in liquidazione e, per gli altri tre, da tre sindaci consegnatari delle azioni di una seconda società partecipata. Tutti erano stati nominati agenti contabili in forza dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007.

Il Magistrato istruttore, con distinte relazioni, proponeva l’approvazione dei conti e il discarico. Con quattro decreti presidenziali si dissentiva dalle proposte, prendendo atto della rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della norma regionale in altri giudizi, e si iscrivevano i conti a ruolo collegiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L.R. Calabria n. 22/2007 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.. Il Giudice delle leggi ha ribadito che la giurisdizione in materia di conti giudiziali ha carattere necessario ex art. 103 Cost. e che la disciplina dell’agente contabile impone la resa del conto a chi ha il maneggio di beni pubblici, comprese le partecipazioni in società private.

Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175/2016, il soggetto tenuto alla resa del conto delle partecipazioni è di norma l’organo amministrativo dell’ente, salve per le regioni diverse disposizioni di legge regionale. La norma regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agente contabile ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci, esorbitava dalla competenza regionale, perché spetta solo allo Stato dettare la disciplina della giurisdizione e delle norme processuali.

Il Collegio ne trae la conseguenza sul piano della legittimazione. L’art. 8 L.R. Calabria n. 22/2007 individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali e anzi, per conflitto di interesse, incapaci di averla in quanto componenti di organi di controllo. La norma collideva con i principi statali che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio del bene oggetto del conto, e dunque, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio (cfr. r.d. n. 827 del 1924, art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016, art. 137 c.g.c.).

Caduta la norma attributiva della qualifica, i convenuti non possono più essere considerati agenti contabili ex lege, né agenti contabili di fatto, non avendo alcun maneggio delle partecipazioni. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva e la improcedibilità dei giudizi. La Corte precisa che tale declaratoria non definisce il merito sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio nel 2015 o, in mancanza, compilati d’ufficio, restando ferme le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio, la fondatezza su questioni pregiudiziali e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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