Partecipazioni indirette e doppione societario: elementi ostativi della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 54 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, ai parametri dei commi 1 e 2 e degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo Testo unico. La motivazione rafforzata deve dare conto della necessità dello strumento societario per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria dell’operazione, della sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. È carente la motivazione dell’ente che, cessata la gestione salvaguardata, opti per la costituzione di una nuova società operativa affiancata al gestore unico, perpetuando la partecipazione a due soggetti per il medesimo servizio, senza confrontare tale scelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione, senza quantificare gli oneri addotti e senza valutare la posizione del socio minoritario multi-utility quanto alla percezione di proventi tariffari.
Il Fatto
Il Comune di Macello, compreso nel territorio dell’Autorità d’ambito n. 3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare n. 44 del 28 dicembre 2023, con la quale ha autorizzato i propri rappresentanti in assemblea a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la Società Pinerolese Acque S.p.A., partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
L’operazione è funzionale alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato nel Pinerolese, dopo la scadenza, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA. La nuova società assumerebbe il ruolo di gestore operativo dell’area, subentrando nel ramo d’azienda di ACEA, con rapporti regolati da un contratto di servizio con il gestore unico. Analoga comunicazione è pervenuta da altri quarantatré enti interessati. Il Comune ha allegato piano industriale, bozza di statuto, perizia asseverata di stima, bozza dei patti parasociali ed elementi essenziali dei contratti di servizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto che, per la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, il pronunciamento previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, pur denominato “parere”, integra una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. La verifica concerne la necessità della società, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Sotto il profilo della necessità, la Corte rileva che la costituzione della nuova società non risponde a un’espressione di legge, ma a una scelta discrezionale delle due partecipate dirette. La motivazione addotta non persuade: il fatto che SMAT abbia già approvato l’operazione non è conferente, poiché il consenso dei comuni soci resta indispensabile. Le difficoltà del gestore unico nell’assunzione diretta del servizio incidono sul singolo comune in misura ridotta, in ragione della minima quota di partecipazione, senza che ciò sia spiegato. Non è chiaro perché l’alternativa avrebbe disperso professionalità e conoscenze, né la “tutela della tradizione” può prevalere sul limite del rispetto della legge.
L’aspetto più critico è la creazione di un nuovo soggetto societario che, prendendo il posto di ACEA, si affiancherebbe a SMAT, perpetuando l’anomalia di due partecipati per un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, una doppia partecipazione sarebbe giustificata solo da ragioni eccezionali, tanto più a fronte della soluzione ordinaria “a portata di mano”. L’acquisizione della partecipazione indiretta esporrebbe l’ente alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, rilevabile dalla ricognizione annuale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte osserva che dalla perizia asseverata il valore del ramo d’azienda conferito risulta negativo per effetto dei debiti verso i lavoratori; i margini operativi prospettati appaiono contenuti, di poco superiori all’1% dei costi operativi. La motivazione non chiarisce la maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT, né pone a confronto le due soluzioni in termini di efficienza ed economicità.
Sul versante degli aiuti di Stato, la Sezione ritiene non esaustiva la motivazione, che avrebbe dovuto valutare la peculiare posizione di ACEA, multi-utility attiva in più settori, quale socio al 49% della nuova società. I proventi della tariffa, prestazione patrimoniale imposta, non escludono di per sé l’applicabilità della disciplina europea. La delibera ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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