Cessazione della materia del contendere per riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 35 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale, per effetto della sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto e a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia. Occorre inoltre che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento intervenuto nella situazione sostanziale e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. La pronuncia di cessazione comporta la caducazione di tutte le statuizioni emanate nei gradi precedenti e non passate in giudicato. La novità della questione, determinata dallo ius superveniens recato dalla legge n. 234/2021, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della polizia penitenziaria, aveva chiesto la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS aveva invece applicato l’art. 44 del medesimo testo normativo.
La Sezione giurisdizionale regionale lombarda, con sentenza n. 131/2021, aveva rigettato il ricorso, escludendo l’applicabilità della disciplina invocata in assenza di una norma di equiparazione tra personale della polizia penitenziaria e personale militare. Proposto appello, l’Istituto ha rappresentato di avere già riliquidato il trattamento con l’aliquota annua del 2,44% per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito i presupposti della cessazione della materia del contendere richiamando la giurisprudenza di legittimità e i propri precedenti. La declaratoria si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ed è collegata a tutte le ipotesi in cui sopravvengano atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere.
Non è sufficiente il mutamento della situazione sostanziale: è necessario, altresì, che le parti si diano reciprocamente atto della sopravvenienza e sottopongano al giudice conformi conclusioni. La Corte ha ricordato che la pronuncia determina la caducazione di tutte le statuizioni dei gradi precedenti non passate in giudicato.
Nel caso concreto i presupposti risultavano integrati. L’INPS, con memoria depositata nel gennaio 2025, aveva documentato l’avvenuta riliquidazione del trattamento secondo l’aliquota del 2,44% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e pagamento delle somme arretrate. L’appellante, all’udienza, ha dichiarato espressamente di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall’Istituto.
La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, la Sezione ha ravvisato giusti motivi di compensazione integrale in ragione della novità della questione determinata dallo ius superveniens recato dalla legge n. 234/2021, provvedendo ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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