Parere sfavorevole su costituzione Newco per concentrazione assets idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 220 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto la motivazione analitica dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria e si articola in parametri di conformità a legge e di sana gestione finanziaria. L’onere motivazionale non è assolto con mere ripetizioni del dato normativo o affermazioni apodittiche, ma può ritenersi soddisfatto anche da una motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. La necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente impone una valutazione comparativa tra la soluzione prescelta e le alternative praticabili; la relativa carenza giustifica il parere sfavorevole ai sensi dell’art. 5, comma 4, del TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Mariano Comense ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale con cui si approva la costituzione di una Newco S.r.l. a totale partecipazione pubblica, nell’ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione del servizio idrico integrato della provincia di Como.

L’operazione, articolata in sette fasi, mira a concentrare la titolarità degli assets idrici in capo al gestore unico Como Acqua S.r.l., affidatario in-house del servizio. I comuni comaschi, soci di minoranza di Lario Reti Holding S.p.A., costituirebbero la Newco per farvi confluire, mediante scissione, il ramo d’azienda extra-ATO; seguirebbe il subentro nel contratto di affitto e la fusione inversa della Newco in Como Acqua. Per il Comune l’impegno è di 3.396 euro. La richiesta di parere è stata avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Il comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, delinea un’attività di verifica avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e indirizzata alla motivazione del provvedimento. I parametri richiesti distinguono profili di conformità a legge e profili di sana gestione finanziaria.

Sul primo parametro — necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali — la Corte rileva che l’unica opzione considerata dall’ente è la creazione di una nuova società strumentale. Nessuna comparazione è svolta con soluzioni alternative, in particolare con l’acquisto diretto del ramo d’azienda extra-ATO da parte di Como Acqua, soluzione che lo stesso contratto di affitto delle reti idriche prospetta. La motivazione analitica risulta pertanto non soddisfacente.

La Sezione osserva inoltre che, essendo la costituzione della Newco strumentale a un’operazione complessa, qualora non si realizzasse l’assetto finale delineato nel documento programmatico, la partecipazione risulterebbe in contrasto con le finalità tassativamente individuate dall’art. 4 del TUSP. L’operazione è per giunta condizionata all’adesione unanime dei comuni comaschi alla scissione e alla mancata adesione dei comuni lecchesi.

Quanto alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, i giudici contabili richiamano la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, che distingue una accezione oggettiva e una soggettiva del concetto. La sostenibilità oggettiva della Newco si fonda sul piano economico-finanziario, che evidenzia ricavi da canone di affitto e un utile pre-tasse contenuto; la sostenibilità soggettiva per il bilancio dell’ente è invece esclusa dato il basso rischio dell’operazione. Su quest’ultimo piano la Corte conferma che il controllo non si limita all’apporto iniziale di capitale, ma si estende alla gestione dell’organismo societario.

La Sezione verifica poi la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, ravvisandola nella coerenza con il divieto di società c.d. “doppione” di cui all’art. 20 del TUSP, e l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Accerta infine l’avvenuto esperimento della consultazione pubblica e il rispetto delle prescrizioni dell’art. 8 del TUSP. L’esito è tuttavia sfavorevole per carenza di motivazione analitica; ove l’amministrazione intenda discostarsene, dovrà motivare le ragioni e darne pubblicità nel proprio sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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