Partecipazioni societarie indirette, obbligo di motivazione analitica sulla convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 246 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria indiretta, inviato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, è soggetto a un controllo preventivo di conformità che ha a oggetto la motivazione del provvedimento e i parametri della sostenibilità finanziaria e dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige che l’amministrazione dia conto delle ragioni e finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica e dell’analisi comparativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. La carenza di tale valutazione comparativa di carattere quantitativo integra un vizio motivazionale assorbente e giustifica il parere sfavorevole della Sezione, con obbligo, per l’amministrazione che intenda discostarsene, di motivare analiticamente le ragioni del dissenso e di darne pubblicità e informazione alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune istante sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale la deliberazione consiliare con cui autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nella gestione integrata dei rifiuti, tramite la società capogruppo del servizio idrico di cui è socio. L’operazione, promossa dalla capogruppo, mira ad aggregare in un unico gestore di area vasta le gestioni in house providing dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana.
Dopo cinquantatré richieste di parere già definite, pervengono altre sedici richieste di comuni e della Città metropolitana sulla medesima operazione societaria. Data l’unità dell’operazione e della documentazione allegata, l’istruttore chiede la trattazione collegiale congiunta delle nuove richieste. La questione riguarda la sufficienza della motivazione dell’atto di acquisizione rispetto ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica l’attività svolta come «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti», richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022. Il controllo ha a oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e si indirizza alla sua motivazione, secondo l’orientamento consolidato della Sezione.
Nel caso in esame, l’acquisizione della partecipazione indiretta è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore dei rifiuti nell’area metropolitana. Il piano industriale prevede l’affidamento del servizio dal 2026, con una crescita progressiva degli abitanti serviti fino al 2035 e un incremento della quota di partecipazione della capogruppo per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e non altrimenti noto.
La Corte ritiene non soddisfatto l’onere di motivazione analitica che incombe sul comune. Manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo della scelta del modello in house rispetto all’esternalizzazione del servizio tramite acquisto sul mercato, come già affermato nella deliberazione n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024.
Nel provvedimento spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione. Difetta, inoltre, una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto da porre a base di gara.
La Sezione richiama la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Anche a voler prescindere dalla non contestualità dell’affidamento rispetto all’acquisizione, la deliberazione è dichiaratamente preordinata alla successiva gestione integrata: ciò rende necessaria la motivazione sulla convenienza economica, che invece manca sia nel punto dedicato sia negli allegati.
Allo stato degli atti, la Sezione esprime parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo, per le assorbenti carenze motivazionali. L’amministrazione che intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del dissenso, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.
Nota della Redazione
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