Insussistenza della qualità di agente contabile e improcedibilità del giudizio sul conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 42 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione regionale fa venir meno la loro legittimazione passiva nel giudizio di conto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, non ai componenti degli organi di controllo, per i quali opera il conflitto di interesse. Ne consegue che, in assenza di un valido atto di parifica e della qualità di agente contabile, il giudizio sul conto va dichiarato improcedibile, restando impregiudicata la regolarità della gestione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore, con relazione n. 98/2025, proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società per azioni. Nella narrativa si contestavano due profili: l’assenza di un valido atto di parifica del decreto dirigenziale, recante la dicitura di conformità informatica non sottoscritta digitalmente, e l’insussistenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.

Con decreto presidenziale n. 240 del 20 giugno 2025, ritualmente notificato all’amministrazione e al pubblico ministero, era fissata l’udienza di discussione. All’udienza entrambe le parti concludevano per la declaratoria di improcedibilità e la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla prima contestazione, prendendo atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Sul punto richiama l’art. 140, comma 3 del c.g.c., secondo cui solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, e l’art. 618 del r.d. n. 827/1924, che considera la dichiarazione di concordanza dei conti un elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale. A sostegno richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Sulla seconda contestazione, dagli accertamenti istruttori risultava che il convenuto, nell’esercizio oggetto di verifica, rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Questa disposizione, che qualificava come agenti contabili i soggetti nominati dalla Regione in organi di amministrazione o di controllo delle società a partecipazione regionale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte evidenzia il contrasto con la legislazione statale, che individua come agente contabile il soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: trattandosi di partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio. Il richiamo è agli artt. 20, 29, 32 e 178 del r.d. n. 827/1924, all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 175/2016 e all’art. 137 del d.lgs. 174/2016.

Caduta la qualifica ex lege, il convenuto non può essere considerato agente contabile nemmeno di fatto, non avendo il maneggio delle partecipazioni. Ne deriva l’insussistenza della legittimazione passiva e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio. La Corte precisa che tale pronuncia non definisce la regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio, con l’amministrazione regionale tenuta a garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, ferme le competenze della Procura erariale. Nessun provvedimento sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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