Inammissibilità del parere sulla fondazione di diritto privato in controllo pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 14 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, è soggetta a un duplice vaglio di ammissibilità: soggettivo, riferito alla legittimazione dell’ente richiedente e dell’organo che sottoscrive l’istanza, e oggettivo, incentrato sulla materia della contabilità pubblica, sulla natura generale e astratta del quesito e sulla non interferenza con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte. È oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che, lungi dall’essere volta a chiarire regole contabili, verta su una fattispecie concreta ed esattamente individuata, prospettando possibili profili di responsabilità erariale in capo all’Amministrazione e implicando un sindacato su scelte gestionali pregresse o future.
Il Fatto
Il Comune di Possagno ha chiesto un parere ai sensi del art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 in merito alla potenziale responsabilità erariale e patrimoniale dell’Amministrazione nell’ipotesi in cui una fondazione di diritto privato, costituita dal Comune e sottoposta a controllo pubblico, si iscrivesse al Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), sottraendosi a ogni forma di controllo pubblico. Il dubbio traeva origine dal conferimento al fondo di dotazione della fondazione di beni immobili e mobili di pregio, appartenenti al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione veneta ha preliminarmente scrutinato i presupposti di ammissibilità della richiesta, rammentando che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, il parere deve attenere esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, intesa quale disciplina dell’attività finanziaria, dei bilanci, delle entrate, del patrimonio e della gestione delle spese, e deve avere carattere generale e astratto, senza implicare valutazioni su atti gestionali specifici o già compiuti.
Nel caso di specie, la richiesta è stata ritenuta ammissibile solo sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dal Sindaco pro tempore, rappresentante legale di un ente legittimato. È stata invece dichiarata oggettivamente inammissibile, poiché il quesito verteva su una fattispecie concreta ed esattamente individuata, rispetto alla quale l’Ente configurava potenziali profili di responsabilità erariale. La Corte ha evidenziato che non può sindacare il merito delle scelte dell’Ente né valutare la legittimità dell’azione amministrativa, senza creare commistioni con le funzioni giurisdizionali e requirenti.
Ciononostante, la Sezione ha offerto un ausilio interpretativo, richiamando la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 marzo 2020, secondo cui la ratio dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 è quella di precludere la qualifica di ETS a enti in cui si riscontri una commistione nella governance o nei processi gestori. La partecipazione pubblica è ammessa solo se non si traduca in un’influenza dominante nelle decisioni determinanti per l’ente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.