Contrattazione integrativa subordinata al bilancio di previsione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 81 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contrattazione collettiva integrativa del personale degli enti locali, la costituzione del fondo per le risorse decentrate si articola in tre fasi sequenziali e necessarie: l’individuazione in bilancio delle risorse, l’adozione dell’atto di costituzione del fondo da parte del dirigente con certificazione dell’organo di revisione, la sottoscrizione del contratto decentrato annuale. La verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, richiesta dall’art. 8, comma 6, del CCNL 16.11.2022 e dall’art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165/2001, è presupposto procedimentale della sottoscrizione definitiva. Ne consegue che l’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento impedisce la certificazione dei revisori e preclude la stipula del contratto integrativo. Solo al completamento dell’intero iter l’ente può impegnare il fondo e procedere al pagamento secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune siciliano ha avanzato richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo in tema di contrattazione integrativa. Il quesito riguarda l’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata in assenza del bilancio di previsione.

L’ente ha chiesto, in particolare, cosa debba intendersi per compatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 4, del CCNL 16.11.2022, se il fondo si consideri impegnato con la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato o se occorra un provvedimento specifico, e se la sottoscrizione del contratto decentrato possa avvenire in assenza di bilancio, non lasciando la disciplina contrattuale margini di discrezionalità se non per la parte variabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, l’istanza proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, ed è dunque ammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Quanto al secondo, il quesito attiene alla individuazione della corretta disciplina giuscontabile della contrattazione integrativa e presenta i caratteri della generalità e astrattezza richiesti dalla funzione consultiva.

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’iter di gestione del fondo, articolato in tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione in bilancio delle risorse stabili e variabili; l’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto a certificazione dell’organo di revisione; la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, che costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione secondo i principi della competenza finanziaria potenziata.

Il punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole agli esercizi in cui scadono o divengono esigibili. Nelle more della sottoscrizione, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e della certificazione dei revisori, le risorse risultano definitivamente vincolate. Le verifiche dell’organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. n. 165/2001, vanno effettuate con riferimento all’esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

La Corte ha richiamato l’art. 40-bis, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce al collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme inderogabili in materia di trattamenti accessori, nonché la previsione dell’art. 8, comma 6, del CCNL del comparto funzioni locali, che impone l’invio dell’ipotesi di contratto all’organo di controllo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Da queste disposizioni la Sezione ha desunto che la certificazione dei revisori sulla compatibilità dei costi è presupposto necessario della sottoscrizione definitiva.

L’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento impedisce dunque quella verifica e determina l’impossibilità di sottoscrivere definitivamente il contratto integrativo. La compatibilità richiamata dall’art. 8, comma 4, del CCNL assume carattere meramente procedimentale, presupponendo l’approvazione del bilancio per il completamento dell’iter. Quanto all’impegno del fondo, la Corte ha ribadito che solo al perfezionamento dell’intero procedimento l’ente può impegnare le risorse e pagare secondo il principio di esigibilità, restando la costituzione del fondo atto unilaterale del dirigente, infungibile rispetto alla successiva contrattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *