Partecipazioni indirette, parere sfavorevole per carenza di motivazione economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 194 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti un controllo preventivo sull’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni dirette o indirette, con esito espresso entro il termine di sessanta giorni. Il comma 1 del medesimo articolo impone all’amministrazione un onere di motivazione analitica: occorre dare conto delle ragioni e delle finalità della scelta, della sua convenienza economica e sostenibilità finanziaria e dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando il provvedimento omette qualsiasi valutazione comparativa di carattere quantitativo dei costi del modello in house providing rispetto alle alternative di mercato. La Corte esprime parere sfavorevole quando le carenze motivazionali su convenienza economica e analisi dell’alternativa sono assorbenti, anche se l’affidamento del servizio non è contestuale all’acquisto della partecipazione, purché questo sia dichiaratamente preordinato a tale affidamento.

Il Fatto

Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti, tramite una società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato di cui i comuni sono soci. L’atto deliberativo risulta corredato da una documentazione complessa, comprendente scenari regolatori, un piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico e una fairness opinion, oltre allo statuto della società target e a uno schema di patto parasociale.

L’operazione non è isolata: alla Sezione pervengono cinquantatré richieste di parere di altrettanti comuni sulle rispettive deliberazioni di acquisizione della stessa partecipazione societaria. Il magistrato istruttore ne chiede la trattazione collegiale congiunta, considerata l’unità dell’operazione e della documentazione allegata. La questione sottoposta riguarda la conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica il proprio intervento come attività di controllo dai tempi e dai parametri definiti dal legislatore, indirizzata alla motivazione dell’atto deliberativo. Richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, e la propria precedente giurisprudenza, a partire dalla deliberazione n. 161/2022/PAR.

L’operazione sottoposta alla Sezione consiste nell’acquisizione di partecipazioni finalizzate allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta. L’affidamento del servizio di igiene urbana non è contestuale all’acquisto, ma il piano industriale prefigura un’espansione rilevante dei comuni serviti già dal 2026, in una prospettiva decennale. L’acquisto di una quota del capitale della società target avverrebbe senza esborso da parte dei comuni, ma la quota della società holding è prevista in crescita per effetto di nuovi conferimenti, in attuazione di un accordo di investimento non allegato e quindi non noto.

La Sezione dichiara di dover esprimere parere non favorevole in ragione delle carenze motivazionali relative alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige la motivazione analitica delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. L’onere non è soddisfatto quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato, come affermato nella deliberazione n. 2/2024/PASP.

Nel provvedimento in esame manca un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e difetta una valutazione comparativa dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o a quelli stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. La Sezione conferma tale orientamento con la deliberazione n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali sui parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell’analisi dell’alternativa.

Gli ulteriori profili critici — la coerenza dell’operazione con lo statuto della società holding, la sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016 — restano assorbiti. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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