Partecipazioni societarie: parere del revisore e analisi dei costi di funzionamento (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 177 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle operazioni di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie, sebbene la norma non imponga un obbligo espresso, è fortemente opportuno acquisire il previo parere dell’organo di revisione nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, T.U.E.L. Tale parere non incide sulle valutazioni di merito degli organi competenti, ma costituisce espressione della funzione collaborativa del revisore, chiamato a vigilare sull’attuazione del piano di razionalizzazione e a garantirne la conformità agli obblighi normativi. La motivata esclusione della fattispecie di cui all’art. 20, c. 2, lett. f), T.U.S.P. presuppone una preventiva verifica analitica dei costi di funzionamento, suffragata da dati contabili. In difetto di tale analisi, l’amministrazione non può ritenersi adempiente rispetto agli obblighi di corretta pianificazione.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, in adempimento all’art. 20, c. 1, T.U.S.P., la deliberazione consiliare con cui ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 e la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione riferite al 31 dicembre 2022. L’Ente dichiara quattro partecipazioni dirette: una società in liquidazione e concordato pieno liquidatorio, una società in house attiva nel servizio idrico integrato, una società consortile a partecipazione regionale e una società in house per la gestione di impianti sportivi.
La Sezione ha esaminato il provvedimento nell’ambito della programmazione dei controlli per l’anno 2025, rilevando plurime criticità relative al procedimento di adozione, all’analisi dei costi e ad alcuni adempimenti connessi ai servizi pubblici locali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la delibera risulta adottata in assenza del previo parere favorevole dell’organo di revisione. Pur non configurando un obbligo sanzionato, la Sezione ne afferma la forte opportunità in coerenza con l’art. 239 T.U.E.L., quale espressione del dovere collaborativo del revisore e presidio dell’attuazione del piano secondo i principi di correttezza e buona fede.
Sul secondo profilo, la Corte rammenta che la motivata indicazione circa la non ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 20, c. 2, lett. f), T.U.S.P. richiede una preventiva analisi suffragata da dati contabili. L’Ente, per le singole società, non ha dato conto dell’andamento dei costi di funzionamento, così incorrendo in un inadempimento rispetto agli obblighi di corretta pianificazione.
La Sezione esamina poi l’art. 30, c. 1, D.Lgs. n. 201/2022: la relazione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, pur adottata dall’Ente, non è stata inclusa nei documenti trasmessi alla Corte. L’Ente è invitato a inoltrarla anche per il futuro unitamente alla delibera di ricognizione.
Quanto agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento di cui all’art. 19, c. 5, 6 e 7, T.U.S.P., essi non risultano assegnati alle società controllate. La Corte richiama l’art. 147-quater T.U.E.L., che impone all’ente socio di definire un adeguato sistema di controlli sulle partecipate non quotate e di assegnare obiettivi gestionali, rilevando che una incrinatura nella capacità predittiva dei controlli interni ne compromette l’utilità funzionale.
Sulla società in house del servizio idrico, la Sezione ritiene che l’attività svolta vada ricondotta non solo alla fattispecie dell’art. 4, c. 2, lett. a), T.U.S.P., ma anche alla lett. d) del medesimo comma. Da ciò la parziale difformità statutaria rispetto all’art. 4, c. 5, T.U.S.P., che vieta alle società di cui alla lett. d) di costituire nuove società o acquisire partecipazioni: l’Ente è invitato, di concerto con gli altri soci pubblici, ad adeguare lo Statuto.
Infine, sulla vicenda della lettera di patronage del 12 novembre 2009, la Corte richiama i potenziali gravi riflessi finanziari derivanti dalla pendenza di una controversia civile, disponendo l’invio della delibera alla Procura regionale a corredo delle precedenti comunicazioni.
Nota della Redazione
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