Partecipazioni societarie già perfezionate e controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 5 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. La funzione di scrutinio dei presupposti giuridici ed economici presuppone che l’operazione non sia ancora perfezionata. Ove l’amministrazione abbia già costituito la società o acquistato la partecipazione prima dell’invio della deliberazione, e dunque in pendenza del termine di sessanta giorni, la valutazione della Corte diviene inutiliter data e si impone la declaratoria di non luogo a provvedere. L’invio di un provvedimento già eseguito preclude l’esercizio della funzione di controllo delineata dalla norma.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui aveva aderito all’aumento di capitale di una società consortile, approvando la sottoscrizione di quote e lo statuto, per l’acquisizione di una partecipazione societaria. L’invio è avvenuto per acquisire il parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016.

La questione sottoposta alla Corte riguarda la riconducibilità dell’atto al controllo previsto dalla norma e, in via preliminare, la sua stessa ammissibilità. L’ente aveva qualificato l’operazione come soggetta al regime ordinario, trasmettendo la deliberazione ai sensi del comma 3.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama anzitutto la natura della funzione assegnata alla magistratura contabile, qualificata come peculiare attività di controllo i cui tempi, parametri ed esiti sono individuati dal legislatore. La ratio è quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che essa venga attuata.

Sul piano dell’inquadramento, la Corte conferma il proprio orientamento: gli atti di costituzione o di partecipazione a un GAL costituito in forma societaria rientrano tra quelli sottoposti al controllo, salvo che ricorra il regime derogatorio delle espresse previsioni legislative. L’operazione doveva quindi seguire le procedure e i controlli ordinari.

Nel merito, però, la Sezione rileva un dato decisivo: con atto del 29 novembre 2023, dunque ben prima dell’invio della deliberazione avvenuto il 14 dicembre 2023, l’ente aveva già sottoscritto l’atto costitutivo e versato l’importo per l’acquisto della quota. Le verifiche sul portale camerale confermano l’iscrizione della società nel Registro delle imprese in data 13 dicembre 2023.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 5, comma 3, T.U.S.P., che consente all’amministrazione di procedere solo qualora la Corte non si pronunci entro sessanta giorni dall’invio. Richiamando le Sezioni riunite, la Sezione ribadisce che il processo si articola in due fasi e che la funzione di controllo si colloca proprio nel passaggio tra esse. La costituzione della società o il perfezionamento dell’acquisto in pendenza del termine, e a maggior ragione prima dell’invio, rende inutiliter data la valutazione.

L’invio di un provvedimento perfetto e già eseguito non è quindi in linea con l’iter procedurale e preclude l’esercizio del controllo. Da qui la declaratoria di non luogo a provvedere in ordine alla deliberazione consiliare, trasmessa in violazione dell’art. 5, comma 3, TUSP dopo il perfezionamento dell’operazione societaria. La Sezione si riserva eventuali considerazioni in sede di diverse funzioni di controllo e dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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