Inammissibile il ricorso per la rivalutazione alternativa delle prove in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 3688 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, miri a prefigurare e riproporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La motivazione della sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado non è apparente né carente quando, lungi dal recepirla acriticamente, la integri con argomentazioni critiche e si confronti espressamente con le singole obiezioni difensive relative alla configurabilità dei reati e al trattamento sanzionatorio. La sentenza che accolga la tesi dell’organo dell’accusa e disattenda le contrarie deduzioni della difesa non è viziata se sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponga esclusivamente differenti valutazioni di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Rieti, all’esito del giudizio di primo grado, aveva condannato l’imputato, ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) e all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento di documenti contabili). La pena era stata determinata in un anno e un mese di reclusione, concesse le attenuanti generiche. La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza: la mancanza di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza per entrambi i capi di imputazione e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha valutato il ricorso manifestamente infondato in relazione a tutti i motivi. Quanto al primo motivo, relativo al difetto di motivazione, ha rilevato che la Corte di appello non si era limitata a recepire la motivazione del primo giudice, ma l’aveva integrata con considerazioni critiche e con un confronto puntuale con le obiezioni difensive, sia sulla configurabilità dei reati sia sul trattamento sanzionatorio.
In riferimento al secondo e terzo motivo, concernenti la responsabilità per i reati di cui ai capi A) e C), la Corte ha evidenziato come le censure fossero finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. Tale operazione risulta estranea al sindacato di legittimità quando la motivazione impugnata si rivela adeguata e razionale, come nel caso di specie, in cui i giudici di merito avevano valorizzato gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, dai quali era emersa l’omessa dichiarazione e l’occultamento dei registri contabili.
Infine, anche il quarto motivo, relativo alla congruità della pena, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva, infatti, esposto le ragioni ostative ad un’ulteriore mitigazione, essendo la pena base già non eccessiva.
La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.