Rinnovazione istruttoria davanti al collegio sana nullità per G.O.T (Cass. pen. Sez. 3 n. 15100 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione del giudice onorario di pace a un collegio penale, in violazione del divieto previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 116/2017 per i reati di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., integra un’ipotesi di incapacità del giudice ai sensi dell’art. 33 cod. proc. pen., determinando la nullità assoluta degli atti compiuti dinanzi a quel collegio. Tale nullità non si propaga però all’atto probatorio che sia stato rinnovato in dibattimento davanti a un collegio composto interamente da giudici togati, anche se la rinnovazione avvenga “per lettura” con l’accordo delle parti: la nuova assunzione costituisce un atto autonomo e geneticamente valido, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. Ai fini del diniego dell’attenuante della minore gravità ex art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., la reiterazione di condotte, ancorché di modesta gravità, commesse ai danni dello stesso soggetto passivo minorenne comporta un aggravamento della lesione del bene giuridico, idoneo ad escludere l’attenuante.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole in primo grado di tre episodi di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.), aggravati ex art. 61, n. 5 e n. 11-quinquies, cod. pen. La Corte d’Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, aveva confermato la responsabilità, escluso le aggravanti della minorata difesa e dell’abuso d’autorità, concesso le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della minore età e rideterminato la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione. Il difensore ricorre per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la nullità assoluta del giudizio di primo grado per la presenza del G.O.T. nel collegio in talune udienze istruttorie e il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato, rigettandolo e condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la nullità, rilevando che il divieto di cui all’art. 12 d.lgs. n. 116/2017 opera per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tra i quali rientra l’art. 609-ter cod. pen. ma non l’art. 609-bis cod. pen., contestato nel caso di specie. In ogni caso, la Corte ha valorizzato la circostanza che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la decisione siano state assunte da un collegio composto interamente da giudici togati: la partecipazione del giudice onorario nelle udienze precedenti non ha causato alcun pregiudizio concreto. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2025, la Corte ha precisato che la nullità colpisce gli atti assunti davanti all’organo incapace, ma la riassunzione ex novo della prova davanti a un collegio legittimato produce un atto probatorio nuovo e valido, sul quale il vizio non si propaga, secondo la funzione “sterilizzante” della rinnovazione ex art. 185 cod. proc. pen. e in coerenza con i canoni di oralità e immediatezza.
I motivi relativi alla capacità a testimoniare e all’attendibilità delle persone offese sono stati dichiarati inammissibili, trattandosi di censure volte a una rivalutazione del merito. La Corte ha ribadito che la deposizione della persona offesa nei reati sessuali costituisce prova piena, pur richiedendo un vaglio particolarmente rigoroso, ma il giudizio sulla credibilità è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per manifeste contraddizioni o congetture. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è apparsa puntuale, avendo valorizzato riscontri oggettivi quali registrazioni di conversazioni, messaggi e testimonianze.
In ordine al diniego dell’attenuante della minore gravità, la Corte ha richiamato il principio per cui, se la reiterazione di condotte ai danni di diverse persone offese non impedisce di valutare la gravità di ciascun singolo episodio, la reiterazione di condotte ai danni dello stesso soggetto passivo minorenne comporta un aggravamento della lesione del bene giuridico, tale da escludere l’attenuante. La motivazione della Corte d’Appello, che ha valorizzato l’unitarietà del disegno criminoso, l’omogeneità delle condotte e l’approfittamento delle condizioni di fragilità delle vittime, è stata ritenuta corretta e non censurabile.
Infine, la Corte ha giudicato legittimo il diniego del rito abbreviato subordinato all’audizione di un teste, incompatibile con le finalità deflattive del rito e non decisivo, e ha ritenuto congrua la motivazione sulla dosimetria della pena, essendo la sostituzione della pena detentiva incompatibile con la cornice edittale superiore a quattro anni.
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Nota della Redazione
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