Notifica del rinvio omessa e reato prescritto: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 23166 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione al difensore del rinvio disposto dal giudice di appello, dopo l’interruzione della camera di consiglio, determina la nullità dell’udienza di rinvio e della sentenza che in essa è pronunciata, ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., ove la nullità sia tempestivamente eccepita e non sanata. Rilevato l’error in procedendo, la Corte di cassazione che non dichiari inammissibile il ricorso deve accertare d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., la causa estintiva del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Resta ferma la prosecuzione del giudizio civile, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 641 cod. pen., con riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
All’udienza pubblica di trattazione del gravame la Corte, dopo essersi ritirata per la decisione, ne aveva interrotto la camera di consiglio e rinviato il processo a una successiva udienza, ordinando la comunicazione del rinvio ai difensori delle parti private assenti in aula. Il difensore dell’imputato deduce di non aver mai ricevuto l’avviso e di non aver potuto presenziare all’udienza in cui il processo è stato deciso. Il ricorrente censura inoltre l’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. Dalla lettura degli atti trasmessi — accessibili perché è denunciato un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo il precedente delle Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001 — risulta che la comunicazione del rinvio non è mai stata effettuata.
Alla successiva udienza il difensore di fiducia dell’imputato non era presente ed è stato sostituito da un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.. Questa udienza è pertanto nulla ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. e la nullità, non sanata e tempestivamente eccepita, si estende alla sentenza di appello che in tale udienza è stata emessa.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio. Non occorre tuttavia trasmettere gli atti al giudice di appello, perché il ricorso non è inammissibile e questa Corte deve rilevare d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., che i reati risultano già estinti per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
I delitti di cui all’art. 641 cod. pen., puniti con pena inferiore ai sei anni, si assumono commessi sino al 23.04.2014. Tenuto conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, contestata e ritenuta, la prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. è pari a dieci anni — sei anni più l’aumento di due terzi — con termine maturato, al più tardi, il 23.04.2024. Non emergono dagli atti cause di sospensione intervenute nei giudizi di merito.
Poiché i reati risalgono al 2014, non trovano applicazione, in quanto più sfavorevoli, le disposizioni in materia di prescrizione introdotte dalla legge n. 103 del 2017, dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021. I restanti motivi restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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