Particolare tenuità del fatto e connessione tra guida senza patente e falso (Cass. pen. Sez. V n. 27462 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non si esaurisce nell’esame isolato di ciascun reato, ma investe la vicenda nel suo complesso, comprensiva di tutte le condotte contestate. Quando le azioni criminose sono legate da evidente contestualità e connessione, il giudice deve dar conto delle ragioni che ne escludono la non punibilità con riguardo all’intera fattispecie. La reiterazione della guida senza patente e la falsa attestazione al pubblico ufficiale dello smarrimento della carta di circolazione, in realtà ritirata, integrano un quadro di elevata pericolosità che osta al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado per i reati di guida senza patente e di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, per aver denunciato falsamente lo smarrimento della carta di circolazione dell’automobile che aveva più volte condotto senza patente. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 20 febbraio 2026, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione sul punto. La difesa lamenta che il giudice di appello si sia limitato a esaminare la particolare tenuità del fatto con riguardo al solo reato di cui all’art. 116, comma 15, c.d.s., omettendo di considerare la richiesta anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 483 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso infondato. Muove dalla correttezza dell’inquadramento logico e giuridico operato dal giudice di appello, rilevando che l’imputata aveva effettivamente denunciato in modo falso lo smarrimento della carta di circolazione dell’auto che aveva più volte condotto senza patente.
Le argomentazioni difensive volte a dimostrare la buona fede dell’imputata sono giudicate meramente congetturali e prive di fondamento. Sul punto la sentenza richiama il precedente di Sez. V n. 18711 del 23.03.2021, relativo all’efficacia probatoria della falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, quale presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato; la medesima attitudine probatoria è riconosciuta rispetto alla carta di circolazione.
Nel merito della doglianza sulla particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che la sentenza impugnata, attraverso la complessiva ricostruzione della vicenda, ha adeguatamente indicato le ragioni che ne escludono la configurabilità rispetto all’intera fattispecie, comprensiva della falsa attestazione dello smarrimento. Il giudice di appello ha valorizzato la reiterazione della guida senza patente nel biennio, condotta che la stessa incriminazione penale presuppone, traendone conferma della non particolare tenuità del fatto nel suo complesso.
La vicenda, secondo la Corte, si connota per elevata pericolosità: l’imputata non solo ha nuovamente guidato senza aver mai conseguito la patente, ma ha anche attestato falsamente al pubblico ufficiale di aver smarrito la carta di circolazione, che le era stata invece ritirata a seguito della precedente contestazione. In ragione dell’evidente contestualità e connessione delle azioni criminose, che trovano entrambe il loro precedente logico e fattuale nella pregressa condotta, la motivazione resa dal giudice di appello è ritenuta esaustiva: nell’argomentare sul dolo, essa ha evidenziato come il ritiro della carta presupponesse la precedente consegna del documento da parte dell’imputata in occasione della guida senza patente.
I vizi denunciati sotto il profilo della motivazione carente e della violazione di legge non sono pertanto ritenuti sussistenti. Ne deriva il rigetto del ricorso e, per legge ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.