La ricusazione nel procedimento di prevenzione richiede l’accertamento in concreto dell’effetto pregiudicante (Cass. pen. Sez. 5 n. 13318 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale con sentenza n. 283 del 2000 – nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. La verifica dell’esistenza di un effetto pregiudicante deve essere condotta in concreto, analizzando il contenuto dei provvedimenti anteriori, senza che rilevi di per sé la diversità formale delle posizioni processuali. L’omessa motivazione su tale accertamento determina l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione, con rinvio ad altra sezione del giudice competente.
Il Fatto
Il provvedimento impugnato trae origine dall’istanza di ricusazione proposta dal soggetto sottoposto a misura di prevenzione nei confronti dei componenti del collegio della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, chiamato a decidere sull’impugnazione del decreto applicativo emesso nei suoi confronti. Il ricorrente aveva dedotto che il medesimo collegio, nella stessa composizione, aveva già deciso due procedimenti d’appello nei confronti dei terzi interessati, aventi causa dal proposto, esaminando in quella sede il presupposto della sua pericolosità sociale. La Corte territoriale aveva rigettato l’istanza, osservando che nei processi indicati come pregiudicanti era stata valutata la sola posizione dei terzi interessati, non essendo stato formulato un giudizio sul “medesimo fatto”. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il proposto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riunito il procedimento, in quanto il secondo ricorso risultava una mera duplicazione del primo. Nel merito, ha richiamato il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite n. 25951 del 2022, secondo cui il motivo di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. si applica al procedimento di prevenzione quando il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. Il fondamento di tale principio è stato individuato nella progressiva giurisdizionalizzazione del processo di prevenzione, cui devono ritenersi applicabili i principi del giusto processo, incluso il diritto del proposto a essere giudicato da un giudice imparziale.
La Corte ha rilevato che la verifica dell’esistenza dell’effetto pregiudicante non può essere condotta in astratto, ma richiede un esame in concreto del contenuto dei provvedimenti anteriori. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva del tutto omesso tale accertamento, limitandosi ad affermare che la diversità di posizione tra terzi interessati e proposto elidesse la questione. Tale impostazione è stata ritenuta erronea, perché la valutazione della pericolosità sociale del proposto può costituire imprescindibile presupposto dei provvedimenti ablatori emessi nei confronti dei terzi, senza configurarsi come mero antefatto storico.
Dalla lettura dei decreti ipotizzati come pregiudicanti, la Corte ha evidenziato come il collegio avesse non solo riassunto il contenuto della prima decisione, ma avesse anche rielaborato, facendolo proprio, il giudizio sulla pericolosità del proposto, motivando sul rapporto tra tale presupposto e il vincolo apposto sui beni. Tale circostanza integra gli estremi della valutazione pregiudicante, rendendo necessario l’accertamento demandato al giudice del rinvio. La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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