Usura a schema duplice e pattuizione di interessi in corso di rapporto (Cass. pen. Sez. II n. 35408 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura non esige contestualità tra erogazione del prestito e pattuizione di interessi usurari. La pattuizione può intervenire anche in un momento successivo, in corso di rapporto, quando la persona offesa aderisca alla richiesta di corrispondere ulteriori somme a titolo di interessi. Il reato ha schema duplice: nella prima fattispecie, caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito, l’evento lesivo del patrimonio costituisce elemento costitutivo e il reato si consuma con il pagamento del debito; nella seconda, quando la promessa del corrispettivo non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Ne consegue che è inammissibile la doglianza, non prospettata nei medesimi termini in appello, che contesti la qualificazione giuridica della condotta.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclude alcune circostanze aggravanti, riconosce le circostanze attenuanti generiche prevalenti e riduce il trattamento sanzionatorio, sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. Nel resto conferma la condanna per concorso in usura, estorsione consumata e aggravata e lesioni volontarie aggravate, quest’ultime ai danni della medesima persona offesa.
Il ricorrente censura l’affermazione di responsabilità fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e del coniuge, denunciando una situazione di circolarità della prova, l’errata valutazione di attendibilità e la mancanza di prova sull’ammontare del prestito e degli interessi. Contesta inoltre la qualificazione del reato di usura, la configurabilità dell’estorsione consumata in luogo del tentativo, il difetto di prova del contributo concorsuale e l’omessa applicazione della minima partecipazione al fatto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa metodologica: le sentenze di primo e secondo grado sono conformi e la struttura giustificativa dell’appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, con richiamo ai criteri di Sez. 3 n. 44418 del 2013. La motivazione non è apparente né manifestamente illogica. Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito, precluso al giudice di legittimità.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La persona offesa ha reso un racconto logico e verosimile, mai caduto in contraddizione, e il coniuge ha riferito anche fatti vissuti direttamente. La valutazione di credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, secondo Sez. 2 n. 41505 del 2013.
Il secondo motivo è inammissibile, perché le questioni sulla natura dell’usura non erano state prospettate in appello ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. Nel merito, il Collegio osserva che la pattuizione degli interessi può intervenire in corso di rapporto: dall’originario accordo ne è conseguito uno successivo, dimostrato dall’adesione della persona offesa alla richiesta di corrispondere ulteriori somme. Il delitto di usura, ricorda la Corte con Sez. 2 n. 1316 del 1984, si consuma al momento della pattuizione e, se le utilità sono versate successivamente, ha carattere di reato istantaneo ad effetti permanenti.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La minacciosità non riguarda il solo momento della consegna del denaro, ma l’intera vicenda di violenze e minacce. Le minacce finalizzate a ottenere interessi usurari configurano estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché l’agente persegue un profitto ingiusto derivante da pretesa contra ius (Sez. 2 n. 9931 del 2015). È corretta la forma consumata e non tentata, perché la reazione della vittima diretta all’arresto non elimina lo stato di costrizione (Sez. 2 n. 12675 del 2019).
Il quarto motivo è manifestamente infondato. Pur non presente materialmente all’aggressione, il ricorrente venne tenuto telefonicamente informato e coordinò l’azione dei soggetti che percossero la persona offesa, quali sue longa manus. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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