Furto con destrezza punibile a querela: la denuncia non vale come querela (Cass. pen. Sez. I n. 6050 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto con destrezza, a seguito della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è punibile a querela della persona offesa e non più d’ufficio; la disposizione più favorevole si applica, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente perseguibile d’ufficio e poi qualificato come reato a querela può assumere valore di querela solo se esprime la volontà che si proceda nei confronti del responsabile, indipendentemente dalla qualificazione giuridica. In mancanza di tale manifestazione di volontà, non è integrata la condizione di procedibilità e l’azione penale è improcedibile.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato per rapina aggravata dall’uso di un coltello, commessa in danno della persona offesa. La Corte di appello di Bari, in riforma, aveva riqualificato il fatto come furto con strappo e riconosciuto le attenuanti generiche, rideterminando la pena. Su ricorso dell’imputato, la Sez. V aveva annullato con rinvio; la Corte di appello, in sede di rinvio, riqualificava l’impossessamento del bene come furto con destrezza, applicando le attenuanti come prevalenti e rideterminando la pena.
Avverso tale decisione la difesa ha proposto nuovo ricorso, deducendo, tra l’altro, l’omessa dichiarazione di improcedibilità per mancanza della querela in relazione al reato riqualificato, oltre all’erronea applicazione dell’aggravante della destrezza.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, ritenendolo fondato. Il riferimento normativo è l’art. 624 cod. pen., come risultante dalla riforma del d.lgs. n. 150/2022: il reato astrattamente previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. è ora punibile a querela della persona offesa, mentre in precedenza era perseguibile d’ufficio. Il testo applicabile al caso concreto è quello più favorevole al reo, in forza dell’art. 2 cod. pen.
Su questo punto la Corte richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 11075 del 19.11.2014, dep. 2015, Rv. 263102-01): la denuncia presentata per un fatto qualificato come perseguibile d’ufficio e poi ritenuto integrativo di un reato a querela è idonea ad assumere valore di querela, purché non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che si proceda contro il responsabile.
Nel caso concreto, dagli atti non emerge l’esistenza della condizione di procedibilità. La Corte precisa che la denuncia sporta dalla persona offesa non può essere qualificata come querela, perché manca l’elemento richiesto dall’art. 336 cod. proc. pen., ossia la manifestazione di volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato. Il principio di diritto richiamato è pienamente condiviso, ma non trova applicazione utile nel caso esaminato.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, perché l’azione penale è improcedibile per difetto di querela. Il secondo motivo, relativo all’aggravante della destrezza, resta conseguentemente assorbito. L’esito processuale è dunque pienamente favorevole all’imputato, che beneficia della sopravvenuta modifica della condizione di procedibilità.
Nota della Redazione
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