Misure cautelari: controllo di legittimità limitato a logica e congruità della motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 28348 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo del giudice di legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente soltanto la verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non anche il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Analogamente, in tema di esigenze cautelari, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, non sul contenuto della decisione. Il ricorso che deduca l’assenza delle esigenze cautelari è inammissibile quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 28.11.2025, ha provveduto sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 6.11.2025, che gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 603-bis cod. pen. e 12, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Secondo la prospettazione accusatoria, l’indagato era al centro di un sistema organizzato per l’ingresso in Italia di cittadini stranieri, mediante false dichiarazioni di disponibilità all’assunzione e alloggiativa, con successivo impiego degli stessi in attività lavorative “in nero” e in condizioni di sfruttamento. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria e, in secondo luogo, in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui il controllo sulla consistenza dei gravi indizi consente la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
In questa prospettiva, la Corte cita Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti; Sez. F, n. 47748 dell’11/8/2014, Contarini; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.M. in proc. Tiana. L’insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorso, operando un raffronto tra i passaggi dell’ordinanza e le censure mosse, si sostanzia nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico né contraddittorio. L’atto di impugnazione evidenzia in modo parziale alcuni dati storici, pretermettendone altri che l’ordinanza considera adeguatamente in modo unitario. Il Tribunale del riesame ha preso complessivamente in considerazione tutti gli elementi disponibili e le argomentazioni difensive, dando conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare una qualificata probabilità di colpevolezza.
Sul secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, la Corte ribadisce che sono rilevabili solo i vizi argomentativi incidenti sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, non sul contenuto della decisione. Richiama Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti; Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana. La motivazione del Tribunale è congrua, perché fa riferimento alle modalità dei fatti, protrattisi per lungo tempo, e alla personalità del ricorrente, che ha approfittato del bisogno dei connazionali e ha tentato di “accomodare” le dichiarazioni dei lavoratori sfruttati. La prognosi cautelare è idonea a superare l’obiezione difensiva sulla modifica della normativa sui flussi migratori, che non elide il pericolo di reiterazione con altre modalità.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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