Patrocinio a spese dello Stato escluso per dolo sotto soglia di reddito (Cass. pen. Sez. IV n. 35613 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo del delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 sussiste indipendentemente dalla circostanza che il reddito non dichiarato sia o meno tale da determinare il superamento della soglia reddituale prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché l’attestazione falsa delle condizioni richieste integra di per sé la condotta illecita. Il giudice di appello che rigetti la richiesta di rinnovazione istruttoria non deve una motivazione specifica nei termini richiesti per l’accoglimento, purché la decisione trovi adeguato fondamento nel compendio probatorio già acquisito. In tema di particolare tenuità del fatto, l’omessa valutazione d’ufficio degli elementi emergenti dagli atti, specificamente dedotti con i motivi di appello, integra una motivazione apparente e giustifica l’annullamento.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Nell’ambito della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’imputato aveva depositato la dichiarazione prevista dagli artt. 76 e 79 del medesimo d.P.R., attestando che nell’anno 2020 il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fosse pari a zero.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano quantificato quel reddito in euro 16.179,39. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: travisamento dell’atto processuale e mancata ammissione di prova decisiva; difetto dell’elemento soggettivo; erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; errata nozione di nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte di appello non aveva negato l’esistenza di una richiesta di rinnovazione istruttoria: aveva piuttosto rilevato che la difesa non aveva formulato nel giudizio di primo grado una specifica istanza di acquisizione documentale, presupposto per configurare un’effettiva compressione del diritto alla prova. La riserva di produrre documentazione, formulata all’udienza del 12 ottobre 2023, non aveva avuto seguito.
I giudici di legittimità ribadiscono che una motivazione specifica è necessaria quando il giudice di appello accolga la rinnovazione istruttoria, mentre non lo è nei medesimi termini quando la richiesta venga rigettata, purché la decisione trovi adeguato fondamento nel compendio probatorio acquisito. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva comunque motivato espressamente anche il diniego.
Il secondo motivo è infondato. La decisione impugnata si allinea al consolidato orientamento secondo cui il dolo sussiste indipendentemente dal superamento della soglia reddituale. Il giudice di appello aveva inoltre evidenziato la totale assenza di allegazioni difensive circa indici di un atteggiamento meramente colposo.
Il terzo motivo è accolto. La Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. considerando la condotta intrinsecamente grave in ragione dell’entità delle poste in gioco e ritenendo non allegati elementi ulteriori, valutabili d’ufficio. Proprio l’omessa valutazione degli elementi emergenti dagli atti, specificamente dedotti, integra il vizio: le ragioni esposte si risolvono in una motivazione apparente.
Il quarto motivo è infondato, poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla mancata dimostrazione dell’effettiva e continuativa assenza del nipote dal nucleo familiare nell’anno 2020. La sentenza è annullata limitatamente al punto concernente l’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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