Appello cautelare e sindacato sui gravi indizi dopo il rinvio a giudizio (Cass. pen. Sez. III n. 6797 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Dopo il rinvio a giudizio dell’imputato, la competenza del tribunale del riesame è limitata alla verifica delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura in atto, con esclusione di ogni potere di sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, demandata ormai ai giudici del dibattimento. Quando le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura sono presunte dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri del tribunale si restringono ulteriormente, residuando solo la verifica delle fattispecie impeditive elencate dal comma quarto. In sede di appello cautelare avverso l’ordinanza emessa su istanza di revoca o sostituzione, il tribunale non riesamina le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma controlla la correttezza giuridica e la motivazione dell’ordinanza gravata in ordine a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. Il tempo decorso dall’applicazione della misura non può da solo fondare un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, presentava istanza di revoca. Il tribunale rigettava l’istanza con ordinanza del 22 maggio 2024. Proposto appello cautelare, il tribunale del riesame confermava il provvedimento impugnato con ordinanza del 21 giugno 2024.

Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., per essere i gravi indizi fondati su mere congetture investigative, e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per difetto di motivazione sul pericolo di reiterazione e sul criterio di scelta della misura, nonostante l’incensuratezza e la distanza temporale tra i fatti e l’applicazione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo trascura il principio per cui, dopo il rinvio a giudizio, la competenza del tribunale della libertà è circoscritta alla verifica delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura, con esclusione di ogni sindacato sui gravi indizi di colpevolezza, riservati ai giudici del dibattimento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, quando le esigenze e l’adeguatezza sono presunte dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., i poteri del tribunale si restringono alla verifica delle fattispecie impeditive del comma quarto (Sez. 1, n. 3277 del 26/05/1995). In sede di appello cautelare, inoltre, non può chiedersi il riesame delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi controllare che l’ordinanza sia giuridicamente corretta e motivata su eventuali fatti nuovi (n. 961 del 1996, n. 43112 del 2015, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, n. 1134 del 1995).

L’appello cautelare si qualifica per la rilevanza dei necessari requisiti di novità: l’atto di impugnazione non può risolversi nella mera deduzione e rivalutazione delle condizioni legittimanti la misura. Il giudice non riesamina le condizioni di applicabilità, ma stabilisce se il provvedimento sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato sull’allegazione di fatti nuovi, fermo il dovere di revocare immediatamente la misura quando ne siano venute meno le condizioni (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021).

Il tribunale del riesame si è attenuto a tali principi, illustrando la mancanza di elementi di novità e l’irrilevanza di allegazioni quali fatture e bolle con data successiva al fatto contestato, la presunta inutilizzabilità dei dati GPS e la genericità delle deduzioni sulle esigenze cautelari. La Corte ribadisce infine che il tempo decorso dall’applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse (Sez. 3, n. 23424 del 15/05/2001).

All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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