Ricorso in cassazione inammissibile contro sentenze di appello del giudice di pace (Cass. pen. Sez. VII n. 24208 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Contro le sentenze di appello pronunciate per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., secondo il rinvio dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000. Ne deriva l’inammissibilità di ogni doglianza che, pur diversamente qualificata, si rivolga in realtà alla motivazione della sentenza impugnata, operando lo sbarramento dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. I contributi tecnici degli esperti nominati dalle parti non possono essere acquisiti al dibattimento se non previa escussione del firmatario dell’elaborato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione. La vicenda riguarda la diffusione di immagini dello stato di un profilo di messaggistica, riferite all’imputato e acquisite attraverso le dichiarazioni testimoniali.
Proposto ricorso per cassazione, la difesa articola tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al travisamento della prova testimoniale, alla valutazione degli screenshot disconosciuti e all’omessa considerazione di una consulenza tecnica di parte. Deposita altresì memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i primi due motivi, che investono il travisamento della prova testimoniale e la valutazione degli screenshot disconosciuti. Il Collegio rileva che essi non sono consentiti in sede di legittimità, perché ogni censura che, al di là del nomen attribuitole, si dirigga contro la motivazione della sentenza impugnata incontra il limite dei confini attuali del giudizio di legittimità sulle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace.
Trovano applicazione l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e l’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000, secondo cui contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). La Corte richiama sul punto Sez. V n. 22854 del 29.04.2019, De Bilio, Rv. 275557.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli screenshot, la Corte osserva che non si tratta di messaggi inviati, ma di immagini dello stato di messaggistica dell’imputato, per loro natura visibili a tutti i contatti. La loro veicolazione nel processo è passata attraverso le dichiarazioni testimoniali, la cui attendibilità è stata oggetto di valutazione argomentata del giudice di appello.
Il terzo motivo, relativo all’asserita omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, è dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale ha spiegato con motivazione effettiva le ragioni per cui l’irritualità dell’acquisizione, avvenuta senza esame dibattimentale dell’esperto, ne ha minato la rilevanza a discarico. I contributi tecnici degli esperti di parte non possono infatti avere ingresso nel dibattimento se non dopo l’escussione del firmatario dell’elaborato.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude invece la rifusione delle spese della parte civile: il suo difensore non ha svolto utile attività, limitandosi a scarne conclusioni e depositando memoria oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 611 cod. proc. pen. Sul punto il Collegio richiama Sez. Un. n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, secondo cui la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa.
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Nota della Redazione
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