Passaggio dipendenti IPI al MISE: trattamento economico e anzianità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1853 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento dei dipendenti dell’ente pubblico soppresso nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, il fenomeno successorio è disciplinato dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, quale norma speciale, e non dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001. Tale disciplina garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio caratterizzato da fissità e continuità, dovendosi escludere le voci correlate al conseguimento di specifici obiettivi o prive di nesso di corrispettività con la prestazione. L’anzianità di servizio non costituisce un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore di lavoro e va salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici, non potendo fondare ricostruzioni di carriera né essere opposta per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica.

Il Fatto

Una dipendente dell’I.P.I. – Istituto per la Promozione Industriale –, transitata nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della soppressione dell’ente, ha agito in giudizio per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’istituto di provenienza e per l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di alcune voci retributive: la quota del 50% del premio di produttività, i versamenti effettuati dal datore al fondo di previdenza complementare, il premio annuale e il controvalore delle polizze assicurative.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, sull’appello del Ministero, ha riformato solo parzialmente la decisione: ha riconosciuto l’anzianità di servizio, ha escluso dal computo il premio di produttività e i versamenti previdenziali, ha incluso il controvalore delle polizze e il premio annuale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione; la lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale censura la violazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo l’inapplicabilità di queste ultime disposizioni in ragione della specialità della disciplina dettata per il passaggio dei dipendenti dell’ente soppresso.

La Corte ritiene fondati i due motivi, da trattare congiuntamente per connessione logica e giuridica. Rileva che la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico, non è conforme all’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Anche riconoscendo che al momento della soppressione l’I.P.I. avesse acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico, al fenomeno successorio non si applica la disposizione generale, bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, quale norma speciale.

La disposizione richiama la distinzione, tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato, tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio. Il criterio discretivo non riposa sui soli requisiti di fissità e continuità, potendo questi ricorrere anche per voci accessorie correlate al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione e non al conseguimento di obiettivi. Ne deriva che, quando viene in rilievo il principio di irriducibilità della retribuzione, occorre accertare se la voce rivendicata abbia carattere retributivo e sia certa nell’an e nel quantum.

Quanto all’anzianità, la Corte ribadisce che essa non è un diritto azionabile verso il nuovo datore di lavoro e va salvaguardata in modo assoluto solo quando ad essa si correlino benefici economici, sì che il mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento goduto. L’ordinamento garantisce la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore, non delle mere aspettative. La sentenza impugnata ha inoltre incluso nell’assegno personale il premio per le polizze e il contributo annuale, desumendone il carattere retributivo dalla sola assenza di liberalità, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale.

Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile in tutte le sue articolazioni: sotto l’apparente denuncia di errori di diritto, esso censura in sostanza la violazione diretta della contrattazione aziendale e l’errata valutazione delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità sui contratti aziendali è circoscritto ai vizi di motivazione o alla violazione dei canoni ermeneutici, non prospettata. Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale nei limiti indicati, la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, e il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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