Inammissibile il motivo che invoca fatti mai dedotti nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1849 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che assume a fondamento della censura circostanze di fatto mai dedotte né contestate nel giudizio di merito è inammissibile per novità, perché introduce un tema non devoluto al giudice del merito e si risolve in una richiesta di inammissibile riesame della valutazione delle prove. Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della relevatio ab onere probandi, ma spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., che è violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile.

Il Fatto

Una lavoratrice agiva in giudizio per ottenere differenze retributive e il trattamento di fine rapporto. Il giudice di primo grado accertava che, per ogni mese del periodo considerato, dalla busta paga risultavano detratte in media cinque giornate di lavoro sotto la dicitura “assenze”, con conseguente differenza retributiva a suo favore.

La Corte d’appello di Campobasso confermava l’accertamento e, in accoglimento del gravame della lavoratrice, rideterminava le somme dovute per differenze retributive e TFR. Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’orario di lavoro sarebbe stato specificato dal ricorrente fin dalla comparsa di costituzione e mai contestato dalla lavoratrice, con la conseguenza che sarebbe bastato un raffronto tra le deduzioni e le ore retribuite in busta paga.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto plurimi profili. Ha rilevato anzitutto l’eterogeneità delle censure e il difetto di autosufficienza quanto alle allegazioni richiamate. Ha poi precisato che, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica produce la relevatio ab onere probandi, ma l’esistenza e il valore della condotta di non contestazione restano riservati all’apprezzamento del giudice del merito.

La Corte ha inoltre osservato che, a prescindere dalla rubrica, il motivo si limitava a chiedere una nuova selezione delle prove e un riesame della valutazione di merito. La censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla detrazione di cinque giornate mensili, e risultava quindi connotata da assoluta novità rispetto al devoluto e al decisum.

Quanto al denunciato vizio di motivazione, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile. Il vizio, ha precisato, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, ed era nella specie insussistente.

Il secondo motivo, fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile per novità della censura e mancanza di decisività, nonché per difetto di autosufficienza. Il terzo motivo, relativo alla nullità della c.t.u. per un presunto scarto temporale nel quesito, è stato rigettato: la Corte d’appello aveva correttamente fatto riferimento al periodo effettivamente oggetto di domanda, senza che fosse contestato che le somme liquidate non fossero dovute o andassero conteggiate diversamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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