Revocatoria ordinaria: niente sospensione per pendenza del giudizio sul credito (Cass. civ. Sez. III n. 6517 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocatoria ordinaria non sussiste un rapporto di pregiudizialità con la controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione l’azione è stata proposta. La definizione di quest’ultima non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia revocatoria. Ne deriva che la sospensione del giudizio non è doverosa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., né facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., neppure quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato. Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale nel giudizio di impugnazione incontra il limite del giudicato interno sulla validità del contratto, che si forma quando la nullità sia stata eccepita o domandata in primo grado e la decisione di rigetto, o l’omessa pronuncia, non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione.

Il Fatto

Una banca ha agito in revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti di alcuni fideiussori per sentire dichiarare inefficaci una serie di atti dispositivi compiuti in favore di una società: una compravendita immobiliare e due conferimenti in aumento di capitale sociale. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia degli atti e condannando i convenuti al pagamento del credito vantato dalla banca.

La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione, confermando nel resto. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando il rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio, l’insussistenza dell’eventus damni e il mancato esame di alcune eccezioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di sospensione facoltativa formulata in memoria, con cui i ricorrenti rappresentano la pendenza, davanti al Tribunale di Roma, di un giudizio di accertamento della nullità delle fideiussioni. L’istanza è infondata. Secondo l’orientamento consolidato, la definizione del giudizio sul credito non è l’antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia revocatoria, essendo esclusa l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiara inefficace l’atto e quella negativa sull’esistenza del credito. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 9440 del 2004 e i successivi conformi arresti di legittimità.

Quanto al primo motivo, i ricorrenti contestano il rigetto dell’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. e la ritenuta formazione del giudicato interno sulla validità delle fideiussioni. La Corte richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014: nel giudizio di appello e di cassazione il giudice ha facoltà di rilevare d’ufficio la nullità contrattuale non rilevata in primo grado. Tale facoltà incontra però il limite del giudicato interno, che si forma allorché la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria in primo grado e la decisione, o l’omessa pronuncia, non sia stata impugnata con motivo specifico.

Nel caso concreto, l’eccezione di nullità non è stata sollevata né in primo né in secondo grado: i ricorrenti hanno solo dedotto, nella precisazione delle conclusioni, la pendenza del giudizio romano e chiesto la sospensione. Su tale questione vi è stata discussione tra le parti e il giudice l’ha esaminata, ma in assenza di specifica eccezione sulla validità delle fideiussioni alla Corte d’appello era preclusa la rilevazione officiosa. Il motivo è infondato.

Il secondo e il terzo motivo, relativi all’insussistenza dell’eventus damni in relazione ai due conferimenti, sono inammissibili. La Corte rileva che i ricorrenti, pur formalmente deducendo un vizio di legittimità, pretendono una rivisitazione dei fatti. In tema di revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione del patrimonio, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto. Nella specie tale prova è mancata. La presenza di ipoteche sui beni non esclude l’eventus damni, dovendo la valutazione compiersi con giudizio prognostico proiettato nel futuro. Il fondo patrimoniale non esclude l’astratta dannosità dell’operazione, gravando sul debitore l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari.

Il quarto motivo, sull’onere di contestazione dei crediti, è infondato per le ragioni già esposte sul primo. Il quinto motivo, relativo all’art. 1956 cod. civ., è inammissibile: non si tratta di questione assorbita, ma di eccezione non proposta nel merito. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, dando atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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