Passaggio IPI al MISE: anzianità e assegno personale nella disciplina speciale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 289 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del personale dall’I.P.I. all’amministrazione statale, in forza dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, è disciplinato dalla disposizione speciale ivi dettata e non dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che rinvia all’art. 2112 cod. civ.. La disciplina speciale garantisce ai dipendenti trasferiti il mantenimento del solo trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento del nuovo inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con erogazione di un assegno ad personam riassorbibile ove il trattamento risulti più elevato. Ai fini del computo dell’assegno rileva il carattere fisso e continuativo del compenso, che ricorre anche per le voci accessorie non correlate al conseguimento di specifici obiettivi, ma al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza, purché certe nell’an e nel quantum. L’anzianità di servizio pregressa non costituisce un diritto assoluto del lavoratore e va salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici, non potendo fondare ricostruzioni di carriera né pretese di miglioramento della posizione giuridica ed economica.

Il Fatto

Una dipendente dell’I.P.I. — Istituto per la Promozione Industriale è transitata nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 78/2010. Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha condannato l’amministrazione a riconoscere l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, dalla data di assunzione, e a includere nell’assegno ad personam il 50% del premio di produttività, la quota a carico dell’I.P.I. riferita al fondo di previdenza complementare, il controvalore del premio annuale di una polizza assicurativa per il caso di morte e di quella per gli infortuni.

La Corte d’Appello di Roma ha respinto l’impugnazione del Ministero, ritenendo la natura pubblica dell’I.P.I. e applicando alla fattispecie l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, sollecitato dalla controricorrente. Dopo la riformulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 149/2022, la Cassazione pronuncia in pubblica udienza solo nei casi di ricorso per revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto; negli altri casi delibera con ordinanza all’esito della camera di consiglio. Nel caso di specie nessuna delle due condizioni ricorreva, essendosi la Corte già pronunciata sulla questione controversa.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento, evidenziando che il d.l. n. 78/2010 ha disposto la soppressione degli enti indicati nell’allegato 2, qualificandoli come enti pubblici: l’I.P.I., a quella data, aveva quindi già acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico. Da ciò non deriva però l’applicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, poiché al passaggio di personale si applica la disposizione speciale dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010.

La Corte ha ribadito che tale norma assicura il mantenimento del solo trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, con un assegno ad personam riassorbibile in caso di trattamento più elevato rispetto a quello del personale di destinazione. Ai fini del computo rileva il carattere fisso e continuativo del compenso, che ricorre anche per le voci accessorie non legate a obiettivi specifici ma al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione, purché certe nell’an e nel quantum.

Quanto all’anzianità di servizio, il Collegio ha ribadito che essa non è un diritto azionabile nei confronti del nuovo datore di lavoro e va salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici, con possibile peggioramento del trattamento retributivo. L’anzianità pregressa non può fondare ricostruzioni di carriera né essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, poiché l’ordinamento garantisce la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore e non delle mere aspettative.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché ha applicato l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 in luogo dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 e ha riconosciuto un diritto assoluto alla conservazione dell’anzianità. Il giudice dell’appello avrebbe dovuto verificare, in base alla disciplina vigente presso l’I.P.I., se le voci economiche avessero natura di retribuzione o di versamento previdenziale e, nel primo caso, se avessero carattere fisso e continuativo. È stata altresì respinta l’eccezione di giudicato interno: l’impugnazione che investe anche uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre per intero l’esame della minima statuizione. Il ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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