Patrocinio gratuito nel processo tributario, opposizione ex art. 170 e non ricorso (Cass. Sez. Un. n. 20929 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso la Commissione tributaria, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, rigetta l’istanza di ammissione o revoca il beneficio, è impugnabile con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e non con il ricorso disciplinato dagli artt. 99, 112 e 113 dello stesso testo unico. Le disposizioni dettate per il processo penale non sono applicabili al processo tributario, perché l’art. 137 richiama le disposizioni generali del Titolo I e quelle particolari del Titolo IV, omettendo qualsiasi rinvio al Titolo II sul processo penale. L’opposizione ex art. 170 costituisce rimedio di carattere generale nel quadro del testo unico e va proposta, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, davanti al giudice civile. Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento della Commissione è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dalla Commissione istituita presso la Commissione tributaria provinciale. Su istanza dell’ufficio finanziario il beneficio veniva revocato per asserita insussistenza dei requisiti reddituali. Contro la revoca l’interessato proponeva opposizione avanti al Presidente della Commissione tributaria, che l’accoglieva disponendo la revoca della revoca.
Successivamente la Commissione per il patrocinio, convocato l’interessato, rigettava nuovamente l’opposizione, condividendo le ragioni della revoca originaria e computando nel calcolo del reddito anche quello dei genitori non conviventi. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’incompetenza della Commissione, il difetto di potere di riesame d’ufficio, la violazione del criterio reddituale e il vizio di motivazione. La Seconda Sezione civile, rilevata una questione di massima di particolare importanza, rimetteva gli atti alle Sezioni unite.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda l’ammissibilità del ricorso, per l’incertezza sul rimedio esperibile contro il provvedimento di revoca della ammissione nel processo tributario. Il quesito concerne l’osservanza del termine di venti giorni, proprio del ricorso ex art. 99, oppure di trenta giorni, previsto per l’opposizione ex art. 170.
Le Sezioni unite muovono dalla collocazione sistematica delle norme. L’art. 99 è inserito nel Titolo II, dedicato alle disposizioni particolari sul patrocinio nel processo penale. La giurisprudenza riconosce a tale procedimento un vincolo di stretta inerenza al processo penale, per i riflessi sull’effettivo esercizio del diritto di difesa; ne derivano la trattazione da parte del giudice penale e la legittimazione autonoma del difensore. Questa connotazione penalistica rende problematica l’applicazione analogica della norma a processi di altra natura.
L’art. 137 del testo unico, che apre il Capo dedicato al processo tributario, dichiara applicabili le disposizioni generali del Titolo I e quelle particolari del Titolo IV, senza alcun rinvio al Titolo II. La specialità tributaria si sostanzia nella composizione della Commissione e nella sua competenza esclusiva sull’istanza di ammissione e, per il richiamo all’art. 136, sulla revoca. Il silenzio del testo unico non offre argomenti per estendere il rimedio penalistico, ma anzi colloca l’istituto nel quadro dei processi diversi da quello penale.
La Corte esamina poi l’orientamento formatosi per il processo civile e amministrativo. In assenza di previsione espressa, e nonostante il riconoscimento della natura giurisdizionale dei provvedimenti, l’esigenza di attuare il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. impone di assicurare un rimedio. La giurisprudenza ha così riconosciuto all’opposizione ex art. 170 il carattere di rimedio generale, confermato dalle Sezioni unite n. 20501 del 2023 per il processo amministrativo e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2024. L’opposizione, si è precisato con la sentenza n. 19161 del 2009, non è impugnazione ma giudizio autonomo a contraddittorio pieno, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Queste argomentazioni sono estensibili al processo tributario. Ne deriva che il ricorso per cassazione è inammissibile, perché le ragioni del ricorrente avrebbero dovuto essere sollevate con l’opposizione ex art. 170, davanti al tribunale civile con il ricorso disciplinato dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011. Le spese sono compensate per la complessità della questione e la mancanza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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