Pene sostitutive brevi richiedono giudizio prognostico sul percorso di vita del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 9602 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, la concessione presuppone un giudizio prognostico positivo sull’idoneità prospettica della misura, che non può prescindere dal vaglio dei comportamenti dell’imputato antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati e dal percorso di vita seguito dall’istante. Il proscioglimento per uno dei reati contestati non assume rilievo favorevole quando al medesimo sia stata logicamente attribuita valenza recessiva rispetto al complessivo quadro processuale. Il “fondato motivo” ostativo richiede una motivazione adeguata e congrua, in chiave prognostica, sul bilanciamento tra finalità rieducativa ed effettività della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva applicato al condannato la pena concordata tra le parti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, porto di arma da sparo ed esplosione di colpi d’arma da fuoco. Il giudice aveva però rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva breve, richiamando la gravità e la pericolosità del fatto e la successiva elusione della misura cautelare.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Ha sostenuto che il giudice avesse omesso di esaminare i criteri dell’art. 133 cod. pen., non avesse considerato l’intervenuta remissione di querela per uno dei capi e avesse ancorato il rigetto a un giudizio retrospettivo anziché prognostico.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte di merito, si legge, ha valutato correttamente le risultanze processuali con motivazione congrua e priva di errori giuridici, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità del condannato. La natura e la gravità dei fatti — porto illegale di arma, esplosione in pubblico di colpi e resistenza a pubblico ufficiale — costituiscono il punto di partenza dell’analisi della caratura criminale del ricorrente e non risultano contrastate da elementi positivi idonei a fondare un giudizio di buon esito delle pene sostitutive e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Di significativo valore è la considerazione, non criticata nel ricorso, che l’imputato si era sottratto all’esecuzione della misura cautelare, così palesando totale assenza di affidabilità. Rispetto a tale motivato giudizio negativo non assume rilievo favorevole il proscioglimento per uno dei reati contestati: si tratta di un elemento cui è stata logicamente attribuita valenza recessiva rispetto al quadro complessivo, alla luce dei parametri dell’art. 20-bis cod. pen. e del rinvio espresso al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La Corte ha precisato che, ai fini della concessione delle pene sostitutive, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti dell’imputato, antecedenti e susseguenti ai reati, in funzione di una valutazione prognostica delle misure destinate a sostituire le pene della reclusione e dell’arresto non superiori a quattro anni. Tale vaglio, indispensabile per un giudizio positivo sull’idoneità prospettica delle sanzioni, è stato correttamente compiuto, mentre il ricorso si è palesato meramente confutativo.
Nel percorso argomentativo la Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui i “fondati motivi” che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono una motivazione adeguata e congrua sul bilanciamento, in chiave prognostica, tra istanze rieducative ed esigenza di effettività della pena (Sez. V n. 17959 del 26.01.2024). Il ricorso, non confrontandosi specificamente con la motivazione, è risultato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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