Terzo pignorato non è debitor debitoris se mero intermediario nell’incasso (Cass. civ. Sez. III n. 2098 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato che, su mandato della banca girataria per l’incasso, si limiti a presentare in stanza di compensazione assegni circolari emessi in favore del debitore esecutato, incassandone gli importi dall’istituto emittente e accreditandoli sul conto della propria cliente, senza mai conseguire la disponibilità delle somme, non assume la qualità di debitor debitoris del debitore esecutato. L’accoglimento della domanda ex art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento, nell’an e nel quantum, di un credito del debitore esecutato verso il terzo, con onere della prova a carico del creditore istante. Il ruolo di negoziatore del titolo spetta alla banca girataria per l’incasso, non al mero intermediario incaricato della presentazione. Non sono configurabili obblighi di custodia ex art. 546 cod. proc. civ. in capo a chi non intrattenga alcun rapporto con il beneficiario dei titoli.
Il Fatto
Per la soddisfazione di un credito portato da atto di precetto, la banca procedente avviava espropriazione forzata innanzi al Tribunale di Lodi in danno del proprio debitore e presso plurimi terzi, tra cui la banca odierna controricorrente. Resa da quest’ultima dichiarazione di quantità negativa, il procedente domandava l’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 cod. proc. civ.
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza, disattendeva l’istanza, negando al terzo la qualità di debitor debitoris. L’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla procedente veniva rigettata dal Tribunale, con la sentenza qui impugnata. Ricorre quindi per cassazione la banca procedente con un unico motivo; resiste la controricorrente.
La Motivazione della Corte
La vicenda ruota attorno a sei assegni circolari non trasferibili, emessi da un istituto in favore del debitore esecutato e da questi girati per il solo incasso a una banca estera. Dopo la notifica del pignoramento, la controricorrente — incaricata dalla girataria — li aveva portati in compensazione, incassandone gli importi dall’emittente e accreditandoli sul conto della propria cliente.
Il ricorrente sostiene che la controricorrente, quale terza pignorata, avrebbe dovuto apporre sui titoli il vincolo di indisponibilità e astenersi dalla negoziazione, anche in veste di mandataria. La Corte reputa la doglianza in parte inammissibile, in parte infondata.
Sotto il primo profilo, il ricorrente introduce per la prima volta in sede di legittimità circostanze di fatto nuove — il trattenimento delle somme per ventidue giorni — senza allegare il momento di ingresso nel thema decidendum, e sollecita un riesame delle emergenze istruttorie estraneo alla funzione del giudizio di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile perché fondato su una situazione di fatto diversa da quella accertata (Cass. n. 33925 del 2022; Cass. n. 2193 del 2020; Cass. n. 34414 del 2022; Cass. n. 15276 del 2021).
Nel merito, la Corte ribadisce che l’art. 549 cod. proc. civ. postula l’accertamento di un credito del debitore verso il terzo, con onere probatorio sul creditore istante (Cass. n. 23123 del 2022). Obbligato verso il beneficiario dell’assegno circolare è anzitutto l’istituto emittente, e l’azione esecutiva non aveva pignorato i titoli presso l’emittente.
La controricorrente si è limitata, su mandato della correntista girataria per l’incasso — in tale veste abilitata all’esercizio dei diritti cartolari (Cass. n. 2778 del 2002; Cass. n. 4981 del 1998) — a presentare i titoli e ad accreditare le somme. Il ruolo di negoziatore del titolo spetta dunque alla girataria, non al mero intermediario. Ne segue l’esclusione di ogni situazione debitoria verso il beneficiario e l’insussistenza degli obblighi di custodia ex art. 546 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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