Patrocinio non abbienti: difensore “in proprio” e rinuncia all’opposizione (Cass. pen. Sez. IV n. 38278 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del proprio assistito. La sentenza pronunciata a norma dell’art. 99, comma quarto, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge, restando escluso il sindacato sulla congruità delle valutazioni del giudice. Il difensore che si sia costituito in proprio può rinunciare alla propria opposizione senza necessità di mandato ad hoc. La rinuncia all’opposizione, equiparata alla rinuncia all’azione, non richiede accettazione della controparte e non incide sulla condanna alla rifusione delle spese.

Il Fatto

Il Presidente del Tribunale di Chieti, decidendo in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha confermato il decreto opposto. Ha inoltre condannato il difensore, in solido con l’assistito, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia, liquidate in euro 1700,00.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione. Lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 83, 182 e 306 cod. proc. civ., al d.P.R. n. 115/2002 e agli artt. 96 e 86 cod. proc. civ. Sostiene che la locuzione “in proprio”, comparsa una sola volta nell’intestazione dell’atto, sia un mero lapsus calami derivante da uno schema pregresso, e che debba prevalere la sostanza sulla forma. Rileva inoltre la contraddittorietà della decisione, che ha rigettato la rinuncia agli atti e al contempo condannato il difensore alle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte delimita il perimetro del sindacato. La sentenza pronunciata a norma dell’art. 99, comma quarto, d.P.R. n. 115/2002 è ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice, richiamando sul punto Sez. 4 n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 e Sez. 3 n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza, Rv. 245877.

Nel caso concreto la motivazione è esistente e pertinente. Dall’esame degli atti, e in particolare dall’incipit del ricorso in opposizione, risulta che il difensore si è costituito in proprio e nella qualità di difensore dell’assistito. La Corte osserva che la costituzione “in proprio” del difensore nelle procedure di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio non è insolita.

Sul piano sostanziale, il Collegio ribadisce che il difensore dell’imputato è legittimato in via autonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del suo assistito, richiamando Sez. 4 n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018. Correttamente, dunque, in forza della espressa dicitura “in proprio” contenuta nell’atto, il giudice territoriale ha qualificato l’opposizione anche come opposizione personale promossa dal difensore.

La Corte accoglie invece il rilievo sulla rinuncia. Il difensore, agendo in proprio, poteva rinunciare per la sua parte all’opposizione senza necessità di un mandato ad hoc, e la rinuncia deve ritenersi validamente proposta. Quanto all’accettazione, si richiama il principio delle Sezioni civili secondo cui la rinuncia all’impugnazione equivale a rinuncia all’azione e non necessita di accettazione della controparte, con applicazione dell’art. 306, comma 4, cod. proc. civ., che esclude ogni potere di compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 6, ordinanza n. 5250 del 06/03/2018, Rv. 647988).

Ne discende che la rinuncia all’opposizione non spiega effetti sulla condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero della Giustizia. Il ricorso, infondato, è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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