Amministratore di fatto e aggravante mafiosa nelle società cartiere (Cass. pen. Sez. II n. 38266 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche nel giudizio cautelare quando risulti l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale, non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione. La prova di tale posizione esige l’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società. Nelle società cd. cartiere, create per scopi illeciti, il dato dell’opacità prevale su quello formale della ripartizione dei compiti. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. può desumersi dal contesto relazionale e dalla consapevolezza della caratura mafiosa del concorrente.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, ha confermato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 416-bis.1 cod. pen. La contestazione riguarda l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di due società, con attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto delle compagini emittenti.

La difesa deduce tre motivi: l’erronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e la carenza della gravità indiziaria sul ruolo gestorio; l’insussistenza dell’aggravante mafiosa e la conseguente nullità per omesso interrogatorio preventivo; l’assenza di esigenze cautelari. La Corte rigetta il ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte conferma che l’ordinanza ha indicato sufficienti elementi di gravità indiziaria del coinvolgimento del ricorrente nello schema illecito ideato dal concorrente, diretto a consentire un risparmio d’imposta tramite fatture per operazioni inesistenti, previa retrocessione delle somme e trattenuta di un “aggio” sull’imponibile. Le dichiarazioni del coindagato, pur inizialmente titubanti, contengono precise indicazioni di reità, coerenti con le contestazioni e riscontrate da altri elementi acquisiti.

I riscontri si ricavano da plurime attività del ricorrente che ne attestano il ruolo gestionale: cointeressenze con l’amministrazione delle società, rapporti diretti con amministratori di diritto e di fatto, compimento di atti gestori tipici, tra cui l’operatività sui conti correnti. Il fatto che altri lo abbiano qualificato come “procacciatore di affari”, “contabile” o “operaio” non è distonico, perché tali attività si aggiungono a quelle significative della diretta cointeressenza nelle compagini.

La Corte affronta il tema della pluralità di soggetti indicati come amministratori di fatto. Tale circostanza non elide la conclusione dei giudici della cautela, trattandosi di società cartiere, create per scopi illeciti, ove l’opacità prevale sulla ripartizione formale dei compiti. Quanto ai requisiti della qualifica, si richiama l’interpretazione dell’art. 2639 cod. civ.: significatività e continuità non comportano l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma esigono un’apprezzabile attività gestoria, non episodica, con elementi sintomatici di inserimento organico. Sul punto si cita Sez. II n. 34381 del 01/06/2022.

Sul secondo motivo, il dialogo intercettato non è privo di capacità dimostrativa sull’aggravante speciale. Il Tribunale ha evidenziato che i flussi dei guadagni illeciti riconducibili alle attività criminali del concorrente finivano in Calabria e vi erano controllati, che al ricorrente non era sconosciuta la caratura mafiosa del medesimo e che una delle società era stata messa a disposizione per coprire flussi di denaro dell’usura. Il rinvenimento di una somma nella disponibilità del ricorrente non inficia la conclusione, non essendovi prova che fosse l’intera provvista illecita. Dall’aggravante discende l’assenza di conferenza dell’eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo, ricorrendo la causa di esclusione di cui al comma 1-quater dell’art. 291 cod. proc. pen. in relazione all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

Sul terzo motivo, depurata l’ordinanza dal riferimento alla facoltà di non rispondere, il Tribunale ha indicato plurimi indici fattuali: la gravità dei reati, l’entità della somma oggetto di falsa fatturazione, l’inserimento della condotta in un contesto di più ampio disvalore, il rapporto con il concorrente e l’assenza di occasionalità dell’agire. La liquidazione delle società non è decisiva, potendo i meccanismi illeciti ripetersi con altre compagini. Si richiama il principio per cui l’attualità delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità delle condotte criminose (Sez. II n. 38299 del 13/06/2023; Sez. II n. 9501 del 23/02/2016). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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