Lavori di pubblica utilità, l’avvio spetta all’autorità giudiziaria (Cass. pen. Sez. IV n. 38277 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria — e non del condannato — dare avvio al procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata. Il condannato non è tenuto a iniziare l’esecuzione della sanzione sostitutiva senza l’impulso dell’autorità, essendo onere dell’UEPE convocare l’interessato e concordare con lui e con l’ente di riferimento lo svolgimento del lavoro. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può revocare la sanzione sostitutiva e ripristinare la pena originaria sulla sola base dell’inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero abbia avviato la fase esecutiva mediante la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

Il Fatto

Il condannato era stato attinto da decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Varese per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, divenuto irrevocabile. La pena principale era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

A seguito di incidente di esecuzione attivato d’ufficio per verificare il positivo svolgimento dei lavori, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14/05/2025, ha revocato la sanzione sostitutiva e ripristinato la pena originaria, con esclusione della già concessa sospensione condizionale. A sostegno della decisione il giudice ha rilevato il decorso di quasi cinque anni senza che il condannato avesse ottemperato a quanto imposto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’ulteriore doglianza. La difesa ha documentato di aver offerto la propria disponibilità ad effettuare i lavori di pubblica utilità, lamentando che l’autorità giudiziaria non aveva mai dato impulso alla procedura esecutiva della sanzione sostitutiva, e che il condannato non può accedervi di sua iniziativa.

La Corte richiama l’orientamento consolidato: Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, D’Aniello, Rv. 281189 e, nello stesso senso, Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Silocchi, Rv. 266618. In applicazione di tale principio la Corte aveva già annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla sola base dell’inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.

La ratio dell’orientamento risiede nella necessità che l’UEPE sia informato sia dell’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità, proprio per svolgere l’attività di controllo e verifica. Il condannato non è quindi tenuto a dare inizio all’esecuzione senza l’impulso dell’autorità: è onere dell’UEPE convocare l’interessato e concordare con lui e con l’ente di riferimento lo svolgimento del lavoro. La configurazione della misura conferma tale lettura, poiché demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condannato, che può persino astenersi dal richiederla, dovendo soltanto non opporsi ad essa (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 14670 del 21/2/2024, n.m.).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha revocato la sanzione sostitutiva sulla sola inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata è annullata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese per un nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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