Screenshot di messaggi consegnati da un conversante e inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. 3 n. 14380 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di screenshot di messaggi WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, poiché documenta una conversazione alla quale lo stesso soggetto ha partecipato e non integra una violazione della segretezza della corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost.. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello costituisce istituto eccezionale, subordinato alla rigorosa condizione che il giudice reputi di non poter decidere allo stato degli atti; il relativo potere è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile come vizio autonomo, ma rileva esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione. I motivi nuovi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall’atto di impugnazione originario.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna dell’imputato per i reati di atti persecutori, violazione di domicilio e violenza sessuale commessi ai danni della convivente, rideterminando la pena in sette anni di reclusione. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp acquisiti tramite screenshot, la mancata rinnovazione dell’istruttoria per l’espletamento di una perizia sul telefono della persona offesa e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull’inutilizzabilità degli screenshot. Ha precisato che, nel caso concreto, le rappresentazioni fotografiche dei messaggi erano state consegnate agli inquirenti dalla stessa persona offesa, la quale aveva partecipato alla conversazione. Ne consegue che non viene in rilievo il profilo di segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost., non trattandosi di acquisizione presso soggetti estranei alla comunicazione, e che non occorre pertanto il provvedimento di sequestro previsto dall’art. 254 cod. proc. pen., richiamando il precedente di Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025.

Quanto alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la Corte ha ricordato che, nel giudizio di appello, tale istituto ha natura eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente nel primo grado. Il potere del giudice è subordinato alla condizione che egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, richiamando Sezioni Unite n. 12602 del 2015. Nel caso di specie, il giudice territoriale aveva adeguatamente motivato la non necessità della perizia, avendo ritenuto attendibile la deposizione della persona offesa, precisa, completa e coerente, e confortata dalle altre risultanze.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha osservato che tale norma non è assistita da nullità o inutilizzabilità (richiamando Sezioni Unite n. 29541 del 2020), sicché la censura può rilevare solo come vizio di motivazione. Sul punto, l’apparato giustificativo è risultato esente da vizi logico-giuridici, avendo il giudice di merito congruamente spiegato le ragioni di credibilità della persona offesa.

Infine, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva introdotto con la memoria di replica censure nuove, relative al travisamento per omissione di dichiarazioni sull’eventuale manomissione dei messaggi. Tali doglianze sono state dichiarate inammissibili, poiché i motivi nuovi devono riguardare, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione già investiti dall’atto di impugnazione originario (richiamando Sez. 2, n. 17693 del 2018).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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