Limite dell’atto di appello e dolo nella bancarotta (Cass. pen. Sez. 7 n. 6483 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca una questione inedita, non sollevata con l’atto di appello, quando il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché la doglianza non era stata devoluta alla sua cognizione con la dovuta specificità. Tale limite non opera per le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio né per quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione richiede il dolo generico, per la cui sussistenza non occorrono la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa né lo scopo di pregiudicare i creditori, essendo sufficiente la volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 29/11/2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione penale ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con il quale si censurava l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 219 legge fallimentare, in assenza di contestazione. La Corte ha osservato che la doglianza era fuori dai casi previsti dalla legge poiché la questione era inedita: l’applicazione dell’aggravante, operata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere censurata con l’atto di appello, ma l’imputato non aveva sollevato alcuna specifica deduzione. Richiamando l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la Corte ha ricordato che non possono essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o non deducibili in precedenza, citando il precedente delle Sezioni Unite n. 40275 del 2021, Cardellini. Ha inoltre rilevato che l’aggravante non aveva spiegato effetti, essendo state concesse le attenuanti generiche prevalenti, con conseguente carenza di interesse alla relativa deduzione.

Quanto al secondo motivo, concernente l’elemento soggettivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il dolo specifico, ma solo quello generico. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità, richiamata attraverso le Sezioni Unite n. 22474 del 2016, Passarelli, secondo cui è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, senza necessità di consapevolezza dello stato di insolvenza né di intento pregiudizievole verso i creditori.

Il terzo motivo, relativo al diniego delle pene sostitutive, è stato infine dichiarato aspecifico. La Corte di merito aveva puntualmente motivato l’esito negativo del giudizio prognostico e la genericità della richiesta, mentre il ricorrente si era limitato a contestare il solo profilo della genericità, omettendo ogni critica sul decisivo tema della valutazione predittiva.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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