Maltrattamenti in famiglia, convivenza e controllo di legittimità sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. II n. 21211 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di maltrattamenti in famiglia, i concetti di famiglia e di convivenza di cui all’art. 572 cod. pen. vanno intesi come comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva e da una duratura comunanza di affetti, con reciproche aspettative di mutua solidarietà, fondata sul coniugio, sulla parentela o su una stabile condivisione dell’abitazione, anche non continuativa. La cessazione della coabitazione non esclude di per sé il reato, se permane una stabile relazione personale tra le parti. In sede di legittimità, il controllo sulla congruità della motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari è ammesso solo se la censura si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La valutazione di attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.

Il Fatto

Il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per estorsione continuata e maltrattamenti in famiglia ai danni della madre e della sorella, fatti commessi tra l’aprile e il dicembre 2025. All’indagato era contestata anche la recidiva specifica e infraquinquennale.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: l’erronea applicazione delle nozioni di famiglia e convivenza; l’insussistenza della gravità indiziaria quanto all’episodio estorsivo; l’omessa valutazione delle produzioni difensive sull’attendibilità della persona offesa; l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di sommarie informazioni; l’inadeguatezza della misura custodiale rispetto alle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, secondo cui, di fronte alla denuncia di un vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi, il giudice di legittimità verifica solo se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruità logica rispetto ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. L’insussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme o in manifesta illogicità della motivazione.

Sul primo motivo, il Collegio ricorda che i concetti di famiglia e convivenza, pur da interpretare nell’accezione più ristretta, implicano una stabile condivisione dell’abitazione anche non necessariamente continuativa. Il tribunale aveva ricostruito rapporti conflittuali con momenti di effettiva convivenza alternati a frequentazioni più sporadiche, ma proseguite anche dopo il trasferimento della persona offesa, che continuava a recarsi presso l’abitazione per accudire i cani. La conflittualità interpersonale non esclude il reato, né l’eventuale astio per pregresse condotte di allontanamento giustifica i maltrattamenti.

Quanto all’attendibilità della persona offesa, la Corte ribadisce, sulla scorta di Sez. II n. 41505 del 24.09.2013, che si tratta di questione di fatto non rivalutabile in legittimità, salvo manifeste contraddizioni, non ravvisabili nel caso. Il racconto risultava riscontrato e non emergevano elementi di condotta calunniosa.

Il secondo motivo, relativo all’episodio estorsivo, è dichiarato manifestamente infondato e sostanzialmente inammissibile, perché prospetta una ricostruzione alternativa solo ipotetica: la ricostruzione contrastante deve essere inconfutabile e ovvia, non una mera ipotesi alternativa. Il terzo e il quarto motivo indicano elementi ininfluenti e non autosufficienti, con il verbale delle dichiarazioni non allegato agli atti della Corte.

Infine, sulla misura cautelare, la Corte rileva che la custodia era stata medio tempore sostituita con il divieto di dimora nella provincia di Bologna, rendendo superate le questioni sulla proporzionalità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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