Mancata trasmissione provvedimento non comporta inefficacia patrocinio spese Stato (Cass. civ. Sez. II n. 23349 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la mancata trasmissione all’autorità giudiziaria, da parte del consiglio dell’ordine, della copia del provvedimento di ammissione non integra causa di inefficacia del beneficio, né può essere interpretata come rinuncia della parte ad avvalersene. L’art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 pone l’onere di trasmissione in capo al consiglio dell’ordine e non prevede alcun termine, mentre l’art. 136 dello stesso testo unico individua tassativamente le sole ipotesi di revoca. Il giudice non può revocare l’ammissione per il solo fatto di non rinvenire il provvedimento nel fascicolo: deve supplire d’ufficio, eventualmente onerando della produzione la parte interessata.

Il Fatto

Un difensore svolge attività in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo davanti al Tribunale di Caltanissetta. All’esito del giudizio presenta istanza di liquidazione dei propri compensi, che il giudice rigetta. Proposto reclamo ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale conferma il diniego.

Secondo il giudice del merito, la delibera di ammissione avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell’autorità procedente prima o contestualmente alla definizione del giudizio, ricavandosi tale onere dalla lettura coordinata degli artt. 126 e 133 del d.P.R. n. 115/2002. Il difensore ricorre in cassazione, dolendosi della ritenuta inefficacia dell’istanza per la sola mancata comunicazione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ritiene il motivo manifestamente fondato. Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 126, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce al consiglio dell’ordine, e non al difensore, l’onere di trasmettere copia del provvedimento di ammissione al magistrato. Ne deriva che l’omessa comunicazione non può essere addebitata alla parte assistita.

Il testo unico non prevede alcun termine per la trasmissione e non annovera la mancata comunicazione tra le cause di inefficacia del provvedimento. La rinuncia al beneficio, inoltre, spetta esclusivamente al titolare, trattandosi di diritto indisponibile e di rilievo costituzionale, e non può desumersi da un comportamento concludente del difensore.

Il Collegio richiama poi l’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, che elenca in modo tassativo le ipotesi di revoca: la sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali e l’insussistenza dei presupposti o la mala fede nel giudizio. La mancata trasmissione del provvedimento non rientra in alcuna di esse.

Da qui la regola operativa enunciata: la copia del provvedimento di provvisoria ammissione deve essere trasmessa dal consiglio dell’ordine al giudice; se il provvedimento manca nel fascicolo, il giudice non può revocare l’ammissione, ma deve supplire d’ufficio, onerando se del caso la parte interessata della produzione della copia.

Il ricorso è pertanto accolto, il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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