Personalizzazione del danno non basta il richiamo alle tabelle (Cass. civ. Sez. III n. 21127 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La c.d. personalizzazione del danno alla persona richiede, per costante giurisprudenza di legittimità, una specifica allegazione e prova di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle usualmente derivanti da un illecito con effetti consimili, e peculiari del singolo danneggiato. Il giudice di merito può incrementare la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate. Una motivazione che si limiti al richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza indicare quali ulteriori conseguenze abbia sofferto il danneggiato, è carente e non giustifica l’aumento. In tema di responsabilità da cose in custodia, la contestazione sulla percentuale di colpa ascritta alla vittima si risolve in una questione di fatto e non integra idonea critica alla motivazione.
Il Fatto
Il danneggiato cadde su una scala di marmo all’interno del cimitero comunale, a causa dell’assenza di strisce antiscivolo sui gradini, bagnati da una leggera pioggia, riportando lesioni al polso destro. Convenne in giudizio il Comune davanti al Giudice di pace, che, sentito un teste e disposta una consulenza medico-legale di ufficio, condannò l’ente al pagamento di oltre quattromila euro, attribuendo alla vittima una percentuale di colpa del 30 per cento. Il Comune propose appello e il Tribunale rigettò l’impugnazione.
Avverso la sentenza di secondo grado l’ente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il danneggiato ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., per avere il Giudice di pace ammesso il testimone indicato solo in udienza successiva a quella di prima comparizione. Il motivo è inammissibile: nel vigente ordinamento processuale civile non esiste una distinzione tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione davanti al Giudice di pace, cosicché l’indicazione del teste può essere compiuta anche in udienza successiva alla prima in senso cronologico, purché rinviata per la prosecuzione delle attività previste dall’art. 320 cod. proc. civ. e non dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
La Corte aggiunge che, nella specie, nessuna eccezione rituale era stata proposta dalla difesa dell’ente. Le nullità attinenti alla deduzione e all’assunzione della prova testimoniale sono relative e sanabili per acquiescenza della parte a svantaggio della quale la prova si è svolta, trattandosi di orientamento consolidato da oltre quarant’anni.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. I giudici di merito hanno valutato il comportamento della vittima attribuendole una quota di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in ragione della mancata adozione di precauzioni nonostante l’evidenza dello stato dei luoghi. La censura si risolve in una contestazione della percentuale di colpa e pone questioni di fatto, non di diritto, restando una mera contrapposizione argomentativa.
Il terzo motivo è infondato. Il Giudice di pace ha deciso entro i limiti della propria competenza per valore, non essendo determinante l’attribuzione del concorso di colpa. L’eventuale violazione, ove fondata, non avrebbe potuto comportare la nullità della sentenza, ma solo la decisione nel merito del Tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di regressione previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.
Il quarto motivo è invece fondato. La personalizzazione richiede, per costante giurisprudenza, specifica allegazione e prova di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse da quelle usuali. Nella sentenza impugnata non emerge alcuna allegazione specifica e la motivazione si compone in prevalenza del richiamo di pronunce, senza dare conto delle conseguenze ulteriori sofferto dal danneggiato. La misura standard, ricavata dal criterio equitativo uniforme (nella specie, le tabelle milanesi), può essere incrementata, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con decisione nel merito e espunzione dall’importo risarcitorio della voce di personalizzazione, pari a Euro 1.207,86. Il ricorso è rigettato nel resto, con integrale compensazione delle spese di appello e legittimità.
Nota della Redazione
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