Confisca antimafia e diritti del terzo: competenza esclusiva del giudice penale (Cass. civ. Sez. II n. 23347 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca disposta quale misura di prevenzione ai sensi della normativa antimafia, la tutela del terzo che assuma di avere acquistato il bene dopo la confisca spetta in via esclusiva al giudice dell’esecuzione penale, dovendosi far valere la relativa pretesa nelle forme degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. e dell’art. 676 cod. proc. pen. La questione non può essere riproposta al giudice civile quando sia già stata decisa con provvedimento irrevocabile in sede penale, essendo la domanda preclusa dal giudicato esterno. Quest’ultimo costituisce elemento non di fatto ma assimilabile agli elementi normativi, rilevabile d’ufficio in funzione dell’interesse pubblico ad evitare giudicati contrastanti.

Il Fatto

Il compendio immobiliare era stato assoggettato a sequestro e poi a confisca di prevenzione, disposti dal Tribunale di Napoli a carico di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione. Dopo la confisca il bene era stato alienato dal venditore destinatario della misura e, attraverso una successiva rivendita, era pervenuto al ricorrente.

Comunicato l’avvio di autotutela esecutiva dall’Agenzia del Demanio a un locatario, il ricorrente propose incidente d’esecuzione davanti al giudice penale, deducendo la non opponibilità della confisca: il ricorso fu dichiarato inammissibile con provvedimento divenuto irrevocabile. Il ricorrente chiamò allora in giudizio davanti al giudice civile l’Amministrazione finanziaria, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio, chiedendo che la trascrizione fosse dichiarata a lui non opponibile. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione. Il ricorso per cassazione proponeva due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva anzitutto che la vicenda non è assimilabile a quella oggetto della questione di costituzionalità che aveva indotto il rinvio della trattazione. In quel caso si trattava di salvaguardare la posizione del creditore titolare di ipoteca, estraneo a qualunque vicenda traslativa e in materia di ordine pubblico ma estranea alla criminalità organizzata; qui, invece, si discute di una vicenda traslativa di immobile assoggettato a confisca secondo la normativa antimafia.

La Corte rileva poi che la domanda risulta essere stata impropriamente riproposta al giudice civile, dopo essere già stata avanzata davanti al giudice penale. Il ricorrente si era rivolto al giudice dell’esecuzione con incidente col quale aveva sostenuto la medesima tesi della non opponibilità della confisca, ottenendo esito infausto in una vicenda definita irrevocabilmente.

Da qui la preclusione derivante dal giudicato esterno. La Corte ribadisce che, come quello interno, esso costituisce un elemento non riconducibile al fatto ma assimilabile agli elementi normativi: il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione. Ne segue che è doverosamente rilevabile d’ufficio, senza che occorra istanza o sollecitazione di parte, e la Corte è tenuta a conoscere i propri precedenti.

In disparte, la Corte ricorda che la competenza a giudicare del vantato diritto del terzo appartiene al giudice penale. Tale competenza trova la propria ratio nell’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato e di evitare che l’accertamento del diritto del terzo sia limitato alla verifica del titolo e della data della trascrizione; l’indagine più estesa e approfondita può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione. È dunque il giudice dell’esecuzione ad avere l’esclusiva competenza sui diritti dei terzi rimasti estranei al procedimento, che possono farli valere nelle forme e secondo le modalità previste dagli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. e dall’art. 676 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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