Dichiarazioni dell’acquirente di modiche quantità di stupefacente utilizzabili come persona informata (Cass. pen. Sez. IV n. 39152 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e non come indagato, con conseguente utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste. A fondare la regola concorre la natura non punitiva ma preventiva delle sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sicché non è invocabile il diritto al silenzio elaborato in materia di sanzioni amministrative punitive. Il mero possesso di modica quantità di stupefacente, in assenza di ulteriori elementi indizianti, non è presupposto sufficiente per ritenere il dichiarante dedito al narcotraffico. Ne consegue che la motivazione del giudice di merito che si uniformi a tale ricostruzione non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un procedimento per reati in materia di stupefacenti, definito in primo grado con la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la conseguente rideterminazione della pena. Investita dell’impugnazione, la Corte di appello ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado.
Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo censura l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto qualificato dal giudice di merito come assuntore e spacciatore di stupefacenti, che a giudizio della difesa avrebbe dovuto essere sentito come indagato e non come persona informata dei fatti. Il secondo e il terzo motivo investono, rispettivamente, la prova della cessione contestata e la dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è respinto anzitutto sul piano dell’ammissibilità: la doglianza è generica, perché fondata su mere congetture, e meramente reiterativa di quella già formulata in appello.
Sul piano sostanziale la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21832 del 22/02/2007, secondo cui l’acquirente di modiche quantità di stupefacente, in assenza di elementi indizianti di uso non personale, va sentito come persona informata dei fatti, essendo irrilevante che egli sia assoggettabile a sanzione amministrativa per uso personale. Nel medesimo solco si colloca Sez. II n. 47081 del 04/10/2022, che richiama la Corte cost. n. 148 del 2022: le sanzioni dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 hanno natura preventiva e non punitiva.
Da tale qualificazione la Corte trae la conseguenza che non è applicabile il principio sul diritto al silenzio enunciato dalla Corte di giustizia con la sentenza 2 febbraio 2021, causa C-481/19, elaborato per i procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni punitive. Il possesso di modica quantità di sostanza, in assenza di ulteriori elementi indizianti, non è dunque presupposto per ritenere il dichiarante dedito al narcotraffico.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: la sentenza di primo grado, con argomentazione non manifestamente illogica, ha dato conto delle emergenze investigative e ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, ritenendo provata la cessione contestata. Il terzo motivo è a sua volta inammissibile, poiché poggia sull’erroneo presupposto dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni e dell’insussistenza del fatto. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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