Patrocinio a spese dello Stato: opposizione al rigetto e rito penale (Cass. pen. Sez. IV n. 13165 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel corso di un procedimento penale, è rimedio di tipo impugnatorio accessorio al processo principale. Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che rinvia al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., restano applicabili le regole procedurali del codice di rito penale, in ragione del rapporto di incidentalità con il processo penale. Ne consegue che il giudice dell’opposizione non può fondare il rigetto su motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, in ossequio all’effetto devolutivo e al divieto di reformatio in pejus. L’omesso scrutinio della doglianza specificamente dedotta con l’opposizione integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il Fatto
Un istante aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva respinto la richiesta con decreto del 12/12/2022. L’interessato aveva proposto opposizione, che il Presidente del Tribunale di Taranto ha rigettato con ordinanza del 03/12/2024, emessa all’esito di un procedimento celebrato davanti al giudice civile.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Il primo censura la competenza del giudice civile a decidere sull’opposizione; il secondo e il terzo investono l’erronea applicazione degli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 e il vizio di motivazione, per non avere il provvedimento esaminato le doglianze dedotte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il secondo motivo, di valenza assorbente. La questione giuridica attiene al rito applicabile all’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di patrocinio. L’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 richiama il processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, oggi disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, che rinvia agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.
La Corte si interroga se, dopo tale modifica, conservi validità il principio delle Sezioni Unite n. 30181 del 24/05/2004, che avevano qualificato il procedimento di ammissione come collaterale e accessorio rispetto al rapporto processuale penale principale, con conseguente coordinamento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni del codice di rito penale.
Il Collegio ritiene che le regole processualpenalistiche si applichino tuttora, dando continuità al principio affermato da Sez. IV n. 1223 del 16/10/2018. La differenza tra il rito dell’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di patrocinio e quello dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice è giustificata dall’accessorietà della prima controversia rispetto al processo penale.
Nel caso concreto, il provvedimento impugnato è stato emesso in esito a un procedimento celebrato davanti al giudice civile ed è privo di qualsiasi valutazione della doglianza specificamente dedotta, incentrata sull’apparenza della motivazione in punto di superamento della soglia reddituale. L’omesso scrutinio vizia gravemente l’ordinanza.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di illegittimità: secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, è illegittimo, se fondato su motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, il rigetto dell’opposizione, la quale costituisce strumento impugnatorio, pur straordinario e atipico, informato ai principi dell’effetto devolutivo e del divieto di reformatio in pejus, come affermato da Sez. IV n. 2402 del 09/01/2025 e, in precedenza, da Sez. IV n. 18697 del 21/03/2018 e Sez. IV n. 12491 del 02/03/2011.
Le criticità riscontrate, pur non avendo compresso i diritti di difesa né causato un’irreversibile stasi processuale, impongono l’annullamento dell’ordinanza. Il vizio di motivazione è riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di Taranto.
Nota della Redazione
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